Art. 9 
 
Disposizioni per il supporto dei lavoratori  che  svolgono  attivita'
  lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli 
 
  1.  Al  fine   di   migliorare   le   condizioni   di   svolgimento
dell'attivita'  lavorativa  stagionale  di  raccolta   dei   prodotti
agricoli, il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  il
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  il
Ministero dell'interno predispongono congiuntamente,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un
apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in  sede
di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9,  comma  2,  lettera
b), del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  che  prevede
misure per la sistemazione logistica e il  supporto  dei  lavoratori,
anche attraverso il coinvolgimento di regioni,  province  autonome  e
amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di  lavoro  e
dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del  terzo  settore
nonche' idonee forme di collaborazione con  le  sezioni  territoriali
della Rete del lavoro  agricolo  di  qualita'  anche  ai  fini  della
realizzazione di  modalita'  sperimentali  di  collocamento  agricolo
modulate a livello territoriale. 
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il  Ministero
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  il  Ministero
dell'interno  predispongono   congiuntamente   e   trasmettono   alle
Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato
di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  9  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 9 (Funzioni). - (Omissis). 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
              b) promuove e sancisce  intese  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali.».