Art. 11 Cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi 1. L'Autorita' competente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 7, assicura la cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi nelle rispettive azioni di pianificazione degli spazi marittimi. 2. La cooperazione con gli Stati membri con i quali si condividono bacini marini e' finalizzata a garantire la coerenza e il coordinamento dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo della regione o sottoregione marina medesima. Tale cooperazione tiene conto in particolare degli aspetti di natura transnazionale ed e' realizzata tramite strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti, come le convenzioni marittime regionali, reti o strutture di autorita' competenti degli Stati membri o altri metodi che rispondano ai requisiti di cui al primo periodo, come nel caso nel quadro di strategie per i bacini marittimi. 3. La cooperazione con i Paesi terzi di cui al comma 1 e' svolta in conformita' del diritto e delle convenzioni internazionali, anche utilizzando le sedi internazionali e la cooperazione istituzionale regionale.