Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica alle acque marine  della  regione
del Mare Mediterraneo. Non si applica alle acque costiere o parti  di
esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali  disciplinate
da vigenti disposizioni di legge, purche' cio' sia indicato nei piani
di gestione dello spazio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, al
fine di assicurare la coerenza tra le rispettive previsioni. 
  2. Il presente decreto non si applica alle attivita' il  cui  unico
fine e' la difesa o la sicurezza nazionale  ne'  alla  pianificazione
urbana e rurale.