Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «acque marine»: 1) le acque, il fondale e il sottosuolo, quali definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, e successive modificazioni; 2) le acque costiere quali definite dall'articolo 54, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il relativo fondale e sottosuolo. b) «pianificazione dello spazio marittimo»: un processo mediante il quale vengono analizzate ed organizzate le attivita' umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali; c) «regione marina»: le seguenti regioni, come determinate dall'articolo 4 della direttiva 2008/56/CE: 1) Mar Baltico; 2) Oceano Atlantico nordorientale; 3) Mare Mediterraneo; 4) Mar Nero; d) «regione del Mare Mediterraneo»: le acque marine del Mare Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e mari, come delimitate a ovest dal meridiano passante attraverso il faro di Capo Spartel, all'entrata dello Stretto di Gibilterra ed a est dal limite meridionale dello Stretto dei Dardanelli tra Mehmetcik e Kumkale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con legge 25 gennaio 1979, n. 30, come modificata dall'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari del 9 e 10 giugno 1995, ratificato con legge 27 maggio 1999, n. 175; e) «sottoregioni marine»: le seguenti sottoregioni del Mare Mediterraneo individuate dall'articolo 4 della direttiva 2008/56/UE: 1) il Mare Mediterraneo occidentale; 2) il Mare Adriatico; 3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale; 4) il Mar Egeo e il Mare Mediterraneo orientale; f) «interazioni terra-mare»: interazioni in cui fenomeni naturali o attivita' umane terrestri hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attivita' marine e in cui fenomeni naturali od attivita' umane marine hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attivita' terrestri.
Note all'art. 3: Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 3 (Definizioni ). - 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) acque marine: 1) acque, fondali e sottosuolo situati oltre la linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformita' al diritto internazionale del mare, quali il mare territoriale, la zona economica esclusiva, zone di pesca protette, la piattaforma continentale e, laddove istituite, le zone di protezione ecologica; 2) acque costiere gia' definite nella parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, i loro fondali e sottosuolo, per gli aspetti specifici dello stato ambientale dell'ambiente marino non trattati nel decreto legislativo n. 152/2006 o in altra normativa nazionale di settore; b) regione marina: le seguenti regioni, individuate a livello comunitario, tenuto conto dei fattori idrologici, oceanografici e bio/geografici: 1) Mar Baltico; 2) Oceano Atlantico nordorientale; 3) Mare Mediterraneo; 4) Mar Nero; c) regione del Mare Mediterraneo: le acque marine del Mare Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e mari, come delimitate a ovest dal meridiano passante attraverso il faro di Capo Spartel, all'entrata dello Stretto di Gibilterra ed a est dal limite meridionale dello Stretto dei Dardanelli tra Mehmetcik e Kumkale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona); d) sottoregioni marine del Mare Mediterraneo: 1) il Mare Mediterraneo occidentale; 2) il Mare Adriatico; 3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale; e) strategia per l'ambiente marino: strategia da sviluppare ed attuare per ciascuna regione o sottoregione marina interessata conformemente all'art. 7; f) stato ambientale: stato generale dell'ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonche' dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attivita' umane all'interno o all'esterno della zona considerata; g) buono stato ambientale: stato ambientale delle acque marine tale per cui le stesse preservano la diversita' ecologica e la vitalita' di mari ed oceani puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e tale per cui l'utilizzo dell'ambiente marino si svolge in modo sostenibile, salvaguardandone le potenzialita' per gli usi e le attivita' delle generazioni presenti e future. Il buono stato ambientale e' definito in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base dei descrittori qualitativi dell'allegato I; h) traguardo ambientale: determinazione qualitativa o quantitativa delle condizioni da conseguire per le diverse componenti delle acque marine, agendo sulle pressioni e al fine di ridurre gli impatti, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina; i) criteri: caratteristiche tecniche distintive, anche individuate dalla Commissione europea, strettamente collegate ai descrittori qualitativi; l) inquinamento: introduzione diretta o indiretta, conseguente alle attivita' umane, di sostanze o energia nell'ambiente marino, compreso il rumore sottomarino prodotto dall'uomo, che provoca o che puo' provocare effetti negativi come danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversita', pericoli per la salute umana, limitazioni alle attivita' marittime, compresi la pesca, il turismo, l'uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualita' delle acque marine che ne pregiudichino l'utilizzo e ne riducano la funzione ricreativa e o, in generale, la compromissione dell'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini; m) cooperazione regionale: cooperazione e coordinamento delle attivita' tra gli Stati membri e, ove possibile, tra i Paesi terzi che hanno in comune la stessa regione o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di strategie per l'ambiente marino; n) convenzioni marittime regionali: convenzioni o accordi internazionali e rispettivi organi direttivi, finalizzati alla protezione dell'ambiente marino della regione o delle sottoregioni marine e, in particolare, la Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo del 1995.". Il testo dell'art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato). - 1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed e' determinata tenendo conto della qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonche' di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo. 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessita' di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua. 3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresi' riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale. 4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'art. 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'art. 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 5. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare. 6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonche' per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonche' per le aziende artigianali, commerciali e industriali. 7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.". La direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2008, n. L 164. Per i riferimenti normativi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi della legge 27 maggio 1999, n. 175, si veda nelle note alle premesse.