Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «acque marine»: 
  1)  le  acque,  il  fondale  e  il   sottosuolo,   quali   definiti
dall'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  punto  1,   del   decreto
legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, e successive modificazioni; 
  2) le acque costiere quali  definite  dall'articolo  54,  comma  1,
lettera i),  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, il relativo fondale e sottosuolo. 
    b) «pianificazione dello spazio marittimo»: un processo  mediante
il quale vengono analizzate ed organizzate le attivita'  umane  nelle
zone marine al fine di conseguire obiettivi  ecologici,  economici  e
sociali; 
    c)  «regione  marina»:  le  seguenti  regioni,  come  determinate
dall'articolo 4 della direttiva 2008/56/CE: 
      1) Mar Baltico; 
      2) Oceano Atlantico nordorientale; 
      3) Mare Mediterraneo; 
      4) Mar Nero; 
    d) «regione del Mare Mediterraneo»:  le  acque  marine  del  Mare
Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e  mari,  come
delimitate a ovest dal meridiano passante attraverso il faro di  Capo
Spartel, all'entrata dello Stretto di Gibilterra ed a est dal  limite
meridionale dello Stretto dei Dardanelli  tra  Mehmetcik  e  Kumkale,
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,  della  Convenzione
per la protezione dell'ambiente marino e della regione  costiera  del
Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e  ratificata
con legge 25 gennaio 1979, n. 30, come  modificata  dall'atto  finale
della  Conferenza  dei  plenipotenziari  del  9  e  10  giugno  1995,
ratificato con legge 27 maggio 1999, n. 175; 
    e) «sottoregioni  marine»:  le  seguenti  sottoregioni  del  Mare
Mediterraneo individuate dall'articolo 4 della direttiva 2008/56/UE: 
      1) il Mare Mediterraneo occidentale; 
  2) il Mare Adriatico; 
  3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale; 
  4) il Mar Egeo e il Mare Mediterraneo orientale; 
    f) «interazioni terra-mare»: interazioni in cui fenomeni naturali
o  attivita'  umane  terrestri  hanno  impatto  sull'ambiente,  sulle
risorse e sulle attivita'  marine  e  in  cui  fenomeni  naturali  od
attivita' umane marine hanno impatto sull'ambiente, sulle  risorse  e
sulle attivita' terrestri. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre
          2010, n.  190,  citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
                «Art. 3 (Definizioni ). - 1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si applicano le seguenti definizioni: 
                  a) acque marine: 
                    1) acque, fondali e sottosuolo situati  oltre  la
          linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque
          territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha
          o  esercita  diritti  giurisdizionali,  in  conformita'  al
          diritto   internazionale   del   mare,   quali   il    mare
          territoriale, la zona economica esclusiva,  zone  di  pesca
          protette, la piattaforma continentale e, laddove istituite,
          le zone di protezione ecologica; 
                    2) acque costiere gia' definite nella parte terza
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e  successive
          modificazioni, i loro fondali e sottosuolo, per gli aspetti
          specifici dello stato ambientale dell'ambiente  marino  non
          trattati nel decreto legislativo n.  152/2006  o  in  altra
          normativa nazionale di settore; 
                  b) regione marina: le seguenti regioni, individuate
          a livello comunitario, tenuto conto dei fattori idrologici,
          oceanografici e bio/geografici: 
                  1) Mar Baltico; 
                  2) Oceano Atlantico nordorientale; 
                  3) Mare Mediterraneo; 
                  4) Mar Nero; 
                c) regione del Mare Mediterraneo: le acque marine del
          Mare Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi
          e mari, come delimitate  a  ovest  dal  meridiano  passante
          attraverso il  faro  di  Capo  Spartel,  all'entrata  dello
          Stretto di Gibilterra ed a est dal limite meridionale dello
          Stretto dei Dardanelli tra  Mehmetcik  e  Kumkale,  secondo
          quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della Convenzione per
          la protezione dell'ambiente marino e  la  regione  costiera
          del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona); 
                d) sottoregioni marine del Mare Mediterraneo: 
              1) il Mare Mediterraneo occidentale; 
              2) il Mare Adriatico; 
              3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale; 
              e)  strategia  per  l'ambiente  marino:  strategia   da
          sviluppare ed attuare per ciascuna regione  o  sottoregione
          marina interessata conformemente all'art. 7; 
              f) stato ambientale: stato generale dell'ambiente nelle
          acque marine, tenuto conto della struttura, della  funzione
          e dei processi degli ecosistemi marini che  lo  compongono,
          nonche' dei fattori  fisiografici,  geografici,  biologici,
          geologici e climatici naturali e delle condizioni  fisiche,
          acustiche e  chimiche,  comprese  quelle  risultanti  dalle
          attivita'  umane  all'interno  o  all'esterno  della   zona
          considerata; 
              g) buono stato ambientale: stato ambientale delle acque
          marine tale per cui  le  stesse  preservano  la  diversita'
          ecologica e la vitalita' di mari ed oceani puliti,  sani  e
          produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e tale  per
          cui l'utilizzo  dell'ambiente  marino  si  svolge  in  modo
          sostenibile, salvaguardandone le potenzialita' per gli  usi
          e le attivita' delle  generazioni  presenti  e  future.  Il
          buono stato ambientale e' definito in relazione a  ciascuna
          regione o sottoregione marina, sulla base  dei  descrittori
          qualitativi dell'allegato I; 
              h) traguardo ambientale: determinazione  qualitativa  o
          quantitativa delle condizioni da conseguire per le  diverse
          componenti delle acque marine, agendo sulle pressioni e  al
          fine di  ridurre  gli  impatti,  in  relazione  a  ciascuna
          regione o sottoregione marina; 
              i) criteri: caratteristiche tecniche distintive,  anche
          individuate   dalla   Commissione   europea,   strettamente
          collegate ai descrittori qualitativi; 
              l)  inquinamento:  introduzione  diretta  o  indiretta,
          conseguente alle attivita' umane,  di  sostanze  o  energia
          nell'ambiente  marino,  compreso  il   rumore   sottomarino
          prodotto  dall'uomo,  che  provoca  o  che  puo'  provocare
          effetti negativi come danni alle risorse biologiche e  agli
          ecosistemi marini, inclusa  la  perdita  di  biodiversita',
          pericoli per la salute umana,  limitazioni  alle  attivita'
          marittime, compresi la pesca, il turismo, l'uso  ricreativo
          e altri utilizzi  legittimi  del  mare,  alterazioni  della
          qualita' delle acque marine che ne pregiudichino l'utilizzo
          e ne riducano la funzione ricreativa e o, in  generale,  la
          compromissione dell'uso sostenibile dei beni e dei  servizi
          marini; 
              m) cooperazione regionale: cooperazione e coordinamento
          delle attivita' tra gli Stati membri e, ove possibile,  tra
          i Paesi terzi che hanno  in  comune  la  stessa  regione  o
          sottoregione   marina,   ai   fini   dello    sviluppo    e
          dell'attuazione di strategie per l'ambiente marino; 
              n)  convenzioni  marittime  regionali:  convenzioni   o
          accordi  internazionali  e  rispettivi  organi   direttivi,
          finalizzati  alla  protezione  dell'ambiente  marino  della
          regione o delle sottoregioni marine e, in  particolare,  la
          Convenzione per la protezione  dell'ambiente  marino  e  la
          regione costiera del Mediterraneo del 1995.". 
              Il testo dell'art. 154 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n.  152,  citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
                «Art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato).  -
          1. La tariffa costituisce  il  corrispettivo  del  servizio
          idrico integrato ed  e'  determinata  tenendo  conto  della
          qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, delle
          opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi
          di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree
          di salvaguardia, nonche' di una quota parte  dei  costi  di
          funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che
          sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei   costi   di
          investimento  e  di  esercizio  secondo  il  principio  del
          recupero dei costi e  secondo  il  principio  «chi  inquina
          paga». Tutte le quote della  tariffa  del  servizio  idrico
          integrato hanno natura di corrispettivo. 
              2.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  e  del  mare,  su  proposta  dell'Autorita'  di
          vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto
          della necessita' di recuperare  i  costi  ambientali  anche
          secondo il principio  «chi  inquina  paga»,  definisce  con
          decreto le componenti di costo per la determinazione  della
          tariffa relativa ai servizi idrici per i  vari  settori  di
          impiego dell'acqua. 
              3. Al fine di  assicurare  un'omogenea  disciplina  sul
          territorio   nazionale,   con    decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da
          parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza
          di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei
          costi della risorsa e  prevedendo  altresi'  riduzioni  del
          canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso
          delle acque reimpiegando le acque risultanti  a  valle  del
          processo produttivo o di una parte dello stesso o,  ancora,
          restituisca  le  acque   di   scarico   con   le   medesime
          caratteristiche   qualitative    di    quelle    prelevate.
          L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale. 
              4. Il soggetto competente, al fine della redazione  del
          piano economico-finanziario di cui all'art. 149,  comma  1,
          lettera d), predispone la tariffa di base,  nell'osservanza
          del metodo tariffario di cui all'art. 10, comma 14, lettera
          d), del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la
          trasmette per l'approvazione  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas. 
              5. La tariffa e' applicata dai  soggetti  gestori,  nel
          rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare. 
              6. Nella modulazione  della  tariffa  sono  assicurate,
          anche mediante compensazioni per  altri  tipi  di  consumi,
          agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonche' per i
          consumi  di  determinate  categorie,   secondo   prefissati
          scaglioni di reddito.  Per  conseguire  obiettivi  di  equa
          redistribuzione dei costi  sono  ammesse  maggiorazioni  di
          tariffa per  le  residenze  secondarie,  per  gli  impianti
          ricettivi stagionali, nonche' per le  aziende  artigianali,
          commerciali e industriali. 
              7. L'eventuale modulazione della tariffa tra  i  comuni
          tiene conto degli investimenti  pro  capite  per  residente
          effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai  fini
          dell'organizzazione del servizio idrico integrato.". 
              La direttiva 2008/56/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
          nel campo della politica per l'ambiente  marino  (direttiva
          quadro sulla strategia per l'ambiente marino) e' pubblicata
          nella G.U.U.E. 25 giugno 2008, n. L 164. 
              Per i riferimenti  normativi  della  legge  25  gennaio
          1979, n. 30, si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti normativi della legge 27 maggio 1999,
          n. 175, si veda nelle note alle premesse.