Art. 9 
 
                Partecipazione e accesso del pubblico 
 
  1.  L'Autorita'  competente  assicura   la   consultazione   e   la
partecipazione attiva del pubblico nei procedimenti di elaborazione e
di riesame delle proposte dei piani di gestione di  cui  all'articolo
5,  sin  dalle  fasi  iniziali  e,   comunque,   prima   della   loro
approvazione,  in  conformita'  a   quanto   previsto   dal   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte I e parte  II,  nonche'  dal
decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33.  L'Autorita'  competente
consente  a  chiunque  l'accesso,  anche  in  formato  digitale,   ai
documenti e alle informazioni, anche in formato digitale, in base  ai
quali sono state elaborate le proposte dei piani di gestione. 
  2. L'Autorita' competente pubblica sul proprio sito istituzionale: 
    a) una scheda di sintesi indicante l'attivita' compiuta ai  sensi
dell'articolo 8, comma 2, lettera  a),  per  ogni  singolo  piano  di
gestione; 
    b) le proposte dei piani di gestione. 
  3. L'Autorita' competente trasmette la  documentazione  di  cui  al
comma 2  alle  amministrazioni  centrali  e  periferiche,  agli  enti
territoriali competenti per territorio e agli  altri  enti  coinvolti
nel processo di pianificazione, anche al fine della pubblicazione sui
rispettivi siti istituzionali. 
  4. Chiunque puo' presentare all'Autorita' competente osservazioni o
pareri in forma scritta entro il  termine  di  novanta  giorni  dalla
pubblicazione di cui al comma 2, lettera b).  Decorso  tale  termine,
l'Autorita'  competente  trasmette  le  osservazioni  presentate   al
Comitato tecnico di cui all'articolo 7, che ne tiene  conto  ai  fini
dell'approvazione dei piani di gestione. 
  5.  I  piani  di  gestione  approvati  sono  pubblicati  sui   siti
istituzionali  dell'Autorita'   competente,   delle   amministrazioni
centrali  e  periferiche,  degli  enti  territoriali  competenti  per
territorio  e  degli   altri   enti   coinvolti   nel   processo   di
pianificazione, unitamente ad  una  dichiarazione  di  sintesi  nella
quale l'Autorita' stessa da'  conto  delle  considerazioni  che  sono
state alla base dell'approvazione dei piani di gestione, comprese  le
informazioni sulla partecipazione del pubblico. 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
agli aggiornamenti dei piani di gestione. 
 
          Note all'art. 9: 
              La  Parte  prima  e  la  Parte  seconda   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle  note  alle
          premesse, sono rispettivamente cosi' rubricate: 
                «Parte   prima   disposizioni   comuni   e   principi
          generali»; 
                «Parte   seconda   procedure   per   la   valutazione
          ambientale   strategica   (VAS),   per    la    valutazione
          dell'impatto  ambientale  (via)  e   per   l'autorizzazione
          integrata ambientale (IPPC)». 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  14
          marzo 2013, n. 33, si veda nelle note alle premesse.