Art. 10 Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 1. In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, gli elettori residenti nei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, e in quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, che, a seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilita' della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a votare nel comune di dimora. 2. Gli elettori possono far pervenire, entro il quinto giorno antecedente la votazione, apposita domanda al sindaco del comune di dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale comune ed autodichiarando, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento d'identita' nonche' copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento. 3. Il comune di dimora consegna ad ogni elettore richiedente un'attestazione di ammissione al voto nella quale e' indicata la sezione elettorale di assegnazione e trasmette ai comuni di rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, i nominativi degli ammessi al voto, affinche' gli ufficiali elettorali provvedano a prenderne nota nelle liste sezionali. 4. Dei nominativi degli ammessi al voto, il comune di dimora da' notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva assegnazione. Gli elettori votano in tali sezioni, previa esibizione del documento d'identita' e dell'attestazione di cui al comma precedente. 5. Le Commissioni elettorali circondariali, ove strettamente necessario e su proposta dei comuni di dimora, possono istituire seggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai fini della raccolta del voto di un numero complessivo di almeno trecento elettori dimoranti presso strutture ricettive o di accoglienza, ubicate anche in comuni diversi. 6. Gli elettori residenti nei comuni di cui al comma 1, che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, sono ammessi al voto, in uno o piu' comuni vicini, previa attestazione del Sindaco di residenza al predetto comune, sentita la Commissione elettorale circondariale.