Art. 11 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 21 e' rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l'anno  2018
e di 19 milioni di euro per l'anno 2019. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1,  4,  6  e
dal comma 1 del presente articolo,  pari  complessivamente  a  412,54
milioni di euro per l'anno 2016, a 346,11 milioni di euro per  l'anno
2017, a 280,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 62,4 milioni di euro
per l'anno 2019, a 41,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 2  milioni
di euro per l'anno 2021 e a 0,14 milioni di euro per l'anno 2022, che
aumentano a 418,54 milioni di euro per  l'anno  2016  ai  fini  della
compensazione  degli  effetti  in  termini   di   fabbisogno   e   di
indebitamento, si provvede: 
    a) quanto a 1,94 milioni di euro per l'anno 2016, a 16,81 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 1,3 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal  2018  al  2022,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico  per  1  milione  di  euro  per
l'anno 2016 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia  e
delle finanze per 0,940 milioni di  euro  per  l'anno  2016  e  16,81
milioni di euro per l'anno 2017 e 1,3 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2018 al 2022; 
    b) quanto a 179,3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 164 milioni
di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del  fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.   2,   come
rifinanziato dal decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193; 
    c) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno  2016,  mediante  il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di  pari
importo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 108,  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208 che restano acquisite all'erario; 
    d) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 40,6 milioni di
euro per l'anno 2020 e  a  0,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    e) quanto a 151,35 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  a  279,4
milioni di euro per l'anno 2018 e a 61,55 milioni di euro per  l'anno
2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle  maggiori
entrate e minori spese derivanti dagli articoli 1 e 4; 
    f)  quanto  a  6  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro  dieci
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni  di  tesoreria,  la
cui  regolarizzazione  avviene  tempestivamente  con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.