Art. 4 
 
 
Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e  del  Dipartimento
                       della protezione civile 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge n. 189 del  2016  in  ordine  alla  composizione  degli
Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli  eccezionali
eventi sismici ulteriori che hanno colpito i territori delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016, e  del
conseguente  numero  di  procedimenti  facenti   carico   ai   Comuni
interessati, gli stessi possono assumere con contratti  di  lavoro  a
tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento  della  spesa
di personale di cui all'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni,   e   di   cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e  di
14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unita' di  personale,
fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalita' di tipo
tecnico od amministrativo. Ai relativi oneri si fa  fronte  ai  sensi
dell'articolo 11. 
  2.  Con  provvedimento  del  Commissario   straordinario   di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del  2016,  sentito
il  Capo  del  Dipartimento  della   protezione   civile   e   previa
deliberazione della  cabina  di  coordinamento  della  ricostruzione,
istituita dall'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge,  sono
determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita'
di personale che ciascun Comune e' autorizzato  ad  assumere  per  le
esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento e' adottato  sulla  base
delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario  medesimo  entro
15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Le assunzioni sono effettuate con facolta'  di  attingere  dalle
graduatorie  vigenti,  formate   anche   per   assunzioni   a   tempo
indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.
E' data facolta' di  attingere  alle  graduatorie  vigenti  di  altre
amministrazioni, disponibili sul sito del Dipartimento della funzione
pubblica.   Qualora   nelle   graduatorie   suddette   non    risulti
individuabile  personale  del  profilo  professionale  richiesto,  il
Comune puo' procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche
per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza  e
imparzialita'. 
  4.  Al  fine  di   far   fronte   all'eccezionalita'   dell'impegno
conseguente al reiterarsi delle  situazioni  di  emergenza  correlate
agli eventi sismici ripetutisi a far data  dal  24  agosto  2016,  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e' autorizzato ad assumere, con contratti  di  lavoro  a
tempo determinato della durata di un anno,  fino  ad  un  massimo  di
venti unita' di personale, con professionalita' di  tipo  tecnico  od
amministrativo, per lo  svolgimento  delle  attivita'  connesse  alla
situazione di emergenza, con le modalita' e secondo le  procedure  di
cui al comma 3. Ai  relativi  oneri  si  provvede,  entro  il  limite
complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro
per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 11. 
  5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile,
adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,  n.
225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  in
deroga alla normativa vigente e fino alla  scadenza  dello  stato  di
emergenza puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a
tempo determinato, purche' nel rispetto del  limite  massimo  imposto
dalle disposizioni UE, dei rapporti di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, nonche' dei  contratti  per  prestazioni  di  carattere
intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le  componenti
e le strutture operative  del  Servizio  nazionale  della  protezione
civile, direttamente impegnate  nella  gestione  delle  attivita'  di
emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti
in essere alla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Agli
oneri  derivanti  dall'applicazione  delle  ordinanze   adottate   in
attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a  valere
sulle risorse disponibili a legislazione vigente  nei  bilanci  delle
Amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.