Art. 5 
 
Disposizioni concernenti il personale impiegato presso  la  Struttura
del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione 
 
  1. Tra il personale assegnato dall'articolo 50,  comma  3,  lettera
a), del decreto-legge n. 189 del 2016 al Commissario straordinario di
cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge, venti unita'
sono individuate preferibilmente tra il personale in servizio  presso
l'Ufficio speciale per la ricostruzione  dei  Comuni  del  cratere  e
presso l'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  della  Citta'  di
L'Aquila, istituiti dall'articolo 67-ter, comma 2, del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134. 
  2. Per il personale di cui all'articolo 50, comma  3,  lettera  a),
del decreto-legge  n.  189  del  2016,  decorso  il  termine  di  cui
all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  senza
che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento
di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende  assentito  qualora
sia intervenuta la manifestazione di disponibilita'  da  parte  degli
interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta.