Art. 2 Procedura di identificazione ed accertamento dell'eta' in via amministrativa 1. In tutte le procedure finalizzate all'accertamento dell'eta', il superiore interesse del minore e' considerato criterio preminente. 2. Le Forze di Polizia, verificano l'eta' della persona interessata sulla base dei documenti ritenuti idonei ai sensi del comma 3, nonche', ove necessario, attraverso l'acquisizione di dati utili eventualmente presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o in altre banche dati pubbliche, secondo le modalita' di accesso per esse previste, nel rispetto del principio di pertinenza del trattamento dei dati. 3. Sono ritenuti idonei ai fini dell'accertamento dell'eta', salvo sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticita', il passaporto o un documento di identita', anche non in corso di validita', ovvero altro documento di riconoscimento munito di fotografia. Documenti differenti da quelli di cui al primo periodo costituiscono principio di prova ai fini della valutazione di cui all'articolo 3. 4. Fuori dai casi in cui l'interessato sia in possesso dei documenti idonei ai sensi del comma 3, ovvero sia possibile procedere alla sua identificazione ed alla determinazione dell'eta' mediante l'accesso alle banche dati di cui al comma 2, le Forze di Polizia, fermi restando gli oneri informativi previsti da altre disposizioni normative, procedono, con l'ausilio, ove necessario, di un mediatore culturale e di un interprete ed in linguaggio comprensibile ed adeguato al presunto minore, ad un colloquio preliminare nel corso del quale rappresentano all'interessato l'importanza di dichiarare corrette generalita' e le conseguenze giuridiche di una dichiarazione mendace e lo informano in via generale sulla possibilita' che in caso di ragionevoli dubbi l'Autorita' giudiziaria autorizzi lo svolgimento di accertamenti anche sanitari per la determinazione della sua eta'. 5. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 4 sono effettuati entro il termine di ventiquattro ore dal primo contatto con il presunto minore vittima di tratta ai sensi degli articoli 600 e 601 del codice penale. 6. Ove occorra, e fuori dai casi di cui al comma 7, puo' procedersi all'identificazione del presunto minore con il coinvolgimento delle autorita' diplomatico-consolari; in tale ipotesi la Questura competente in relazione al luogo ove e' situata la struttura di accoglienza inoltra la richiesta, nel minor tempo possibile, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 7. Quando il presunto minore manifesta la volonta' di richiedere o richiede la protezione internazionale, ovvero emerge nei suoi confronti una possibile esigenza di protezione internazionale, e' precluso ogni intervento o accertamento presso le istituzioni del Paese di appartenenza, presumibile o dichiarato, dell'interessato, nonche' il coinvolgimento della relativa rappresentanza diplomatico-consolare.
Note all'art. 2: - Per il testo degli articoli 600 e 601 del codice penale, si rinvia alle Note alle premesse.