Art. 2 
 
       Procedura di identificazione ed accertamento dell'eta' 
                        in via amministrativa 
 
  1. In tutte le procedure finalizzate all'accertamento dell'eta', il
superiore interesse del minore e' considerato criterio preminente. 
  2. Le Forze di Polizia, verificano l'eta' della persona interessata
sulla base dei documenti  ritenuti  idonei  ai  sensi  del  comma  3,
nonche', ove necessario,  attraverso  l'acquisizione  di  dati  utili
eventualmente presenti nelle banche dati del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, o in altre banche dati pubbliche, secondo le
modalita' di accesso per esse previste, nel rispetto del principio di
pertinenza del trattamento dei dati. 
  3. Sono ritenuti idonei ai fini dell'accertamento dell'eta',  salvo
sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticita', il passaporto o
un documento di identita', anche non in corso  di  validita',  ovvero
altro documento di riconoscimento  munito  di  fotografia.  Documenti
differenti da quelli di cui al primo periodo costituiscono  principio
di prova ai fini della valutazione di cui all'articolo 3. 
  4. Fuori  dai  casi  in  cui  l'interessato  sia  in  possesso  dei
documenti idonei ai sensi del comma 3, ovvero sia possibile procedere
alla sua identificazione ed alla  determinazione  dell'eta'  mediante
l'accesso alle banche dati di cui al comma 2, le  Forze  di  Polizia,
fermi restando gli oneri informativi previsti da  altre  disposizioni
normative, procedono, con l'ausilio, ove necessario, di un  mediatore
culturale e di  un  interprete  ed  in  linguaggio  comprensibile  ed
adeguato al presunto minore, ad un colloquio  preliminare  nel  corso
del quale rappresentano all'interessato  l'importanza  di  dichiarare
corrette generalita' e le conseguenze giuridiche di una dichiarazione
mendace e lo informano in via generale sulla possibilita' che in caso
di ragionevoli dubbi l'Autorita' giudiziaria autorizzi lo svolgimento
di accertamenti anche sanitari per la determinazione della sua eta'. 
  5. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 4 sono effettuati  entro  il
termine di ventiquattro ore dal primo contatto con il presunto minore
vittima di tratta ai sensi  degli  articoli  600  e  601  del  codice
penale. 
  6. Ove occorra, e fuori dai casi di cui al comma 7, puo' procedersi
all'identificazione del presunto minore con il  coinvolgimento  delle
autorita'  diplomatico-consolari;  in  tale   ipotesi   la   Questura
competente in relazione al luogo  ove  e'  situata  la  struttura  di
accoglienza inoltra la richiesta, nel minor tempo possibile,  per  il
tramite del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. 
  7. Quando il presunto minore manifesta la volonta' di richiedere  o
richiede  la  protezione  internazionale,  ovvero  emerge  nei   suoi
confronti una possibile esigenza  di  protezione  internazionale,  e'
precluso ogni intervento o accertamento  presso  le  istituzioni  del
Paese di appartenenza, presumibile  o  dichiarato,  dell'interessato,
nonche'   il    coinvolgimento    della    relativa    rappresentanza
diplomatico-consolare. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo degli articoli  600  e  601  del  codice
          penale, si rinvia alle Note alle premesse.