Art. 7 Presunzione della minore eta' in pendenza ed in caso di esito dubbio del procedimento di determinazione dell'eta' 1. Nelle more dell'identificazione e della determinazione definitiva dell'eta', al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta e' comunque considerata minore. 2. Per le medesime finalita' la minore eta' dell'interessato e' altresi' presunta nel caso di cui all'articolo 6, comma 2.