Art. 7 
 
Presunzione della minore eta' in pendenza ed in caso di esito  dubbio
  del procedimento di determinazione dell'eta' 
  1.  Nelle  more   dell'identificazione   e   della   determinazione
definitiva dell'eta', al fine dell'accesso immediato  all'assistenza,
al sostegno e alla protezione,  la  vittima  di  tratta  e'  comunque
considerata minore. 
  2. Per le medesime finalita' la  minore  eta'  dell'interessato  e'
altresi' presunta nel caso di cui all'articolo 6, comma 2.