Art. 8 Sospensione dell'erogazione finanziamento e revoca del finanziamento 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri potra' disporre, ad esito del monitoraggio di cui agli articoli precedenti, in presenza di situazioni di grave inadempimento, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato, la sospensione dell'erogazione del finanziamento nonche' la revoca dello stesso. In tal caso si procedera' alla riassegnazione delle risorse secondo l'ordine della graduatoria allegata al presente decreto. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 2016 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti