Art. 3 
 
 
                         Percorsi formativi 
 
  1. Per consentire l'espletamento delle prove d'esame  unificate  di
cui sopra, i percorsi formativi devono  garantire  l'acquisizione  da
parte degli allievi I.T.S. delle competenze previste dalla  normativa
nazionale, comunitaria ed internazionale per  le  carriere  marittime
nel ruolo di Ufficiale,  di  cui  alle  Regole  II/1  e  III/1  della
Convenzione STCW e della Direttiva europea 2008/106/CE  recepita  con
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. A tal fine,  la  struttura
ed il contenuto dei percorsi devono  rispondere  al  principio  della
«formazione  combinata»,  integrando  formazione  e  addestramento  a
bordo. 
  2. Il programma di formazione riconosciuto in ambito marittimo deve
comprendere  il  periodo  di  navigazione  previsto   dalla   vigente
normativa nazionale emanata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e
trasporti, da svolgere nel corso dei quattro/sei semestri  di  durata
del percorso I.T.S. Il suddetto periodo  di  navigazione  costituisce
parte integrante del progetto formativo-addestrativo-teorico. 
  La formazione d'aula e l'addestramento a bordo  sono  progettati  e
pianificati in collaborazione con le  societa'  di  navigazione,  nel
rispetto degli accordi di settore intervenuti tra le parti sociali. 
  3. I percorsi formativi di cui al comma 1, finalizzati al  rilascio
del diploma di tecnico superiore e  degli  attestati  di  superamento
degli esami per il conseguimento delle abilitazione professionali  di
Ufficiale di coperta  e  di  Ufficiale  di  macchina,  devono  essere
gestiti in regime di Qualita' (ISO 9001) e certificati da enti terzi,
all'uopo qualificati e riconosciuti  a  livello  internazionale  come
disposto dall'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71. 
  4. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.