Art. 3 Percorsi formativi 1. Per consentire l'espletamento delle prove d'esame unificate di cui sopra, i percorsi formativi devono garantire l'acquisizione da parte degli allievi I.T.S. delle competenze previste dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale per le carriere marittime nel ruolo di Ufficiale, di cui alle Regole II/1 e III/1 della Convenzione STCW e della Direttiva europea 2008/106/CE recepita con decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. A tal fine, la struttura ed il contenuto dei percorsi devono rispondere al principio della «formazione combinata», integrando formazione e addestramento a bordo. 2. Il programma di formazione riconosciuto in ambito marittimo deve comprendere il periodo di navigazione previsto dalla vigente normativa nazionale emanata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, da svolgere nel corso dei quattro/sei semestri di durata del percorso I.T.S. Il suddetto periodo di navigazione costituisce parte integrante del progetto formativo-addestrativo-teorico. La formazione d'aula e l'addestramento a bordo sono progettati e pianificati in collaborazione con le societa' di navigazione, nel rispetto degli accordi di settore intervenuti tra le parti sociali. 3. I percorsi formativi di cui al comma 1, finalizzati al rilascio del diploma di tecnico superiore e degli attestati di superamento degli esami per il conseguimento delle abilitazione professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina, devono essere gestiti in regime di Qualita' (ISO 9001) e certificati da enti terzi, all'uopo qualificati e riconosciuti a livello internazionale come disposto dall'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71. 4. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.