Art. 3 
 
 
                     Istanza di accesso al Fondo 
 
  1. L'istanza di accesso al Fondo e'  depositata  nella  cancelleria
del tribunale individuato a norma dell'art. 2, comma 1. L'istanza  e'
redatta in conformita' al modulo (FORM), disponibile, dal  trentesimo
giorno successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale, in un'area dedicata  denominata  «Fondo  di
solidarieta' a tutela del coniuge  in  stato  di  bisogno»  del  sito
internet del Ministero (www.giustizia.it). 
  2. L'istanza di cui al comma 1 deve in ogni caso contenere, a  pena
di inammissibilita' e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni: 
  a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente; 
  b) il codice fiscale; 
  c) l'indicazione degli estremi del proprio conto corrente  bancario
o postale; 
  d) l'indicazione della misura dell'inadempimento del coniuge tenuto
a versare l'assegno di mantenimento, con  la  specificazione  che  lo
stesso e' maturato in epoca successiva all'entrata  in  vigore  della
legge; 
  e) l'indicazione se il coniuge inadempiente percepisca  redditi  da
lavoro dipendente e,  nel  caso  affermativo,  l'indicazione  che  il
datore dei lavoro si e' reso inadempiente all'obbligo  di  versamento
diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto  comma,
del codice civile; 
  f) l'indicazione che il valore  dell'indicatore  ISEE  o  dell'ISEE
corrente in corso di validita' e' inferiore o uguale a euro 3.000; 
  g) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata  a  cui
l'interessato   intende   ricevere   ogni   comunicazione    relativa
all'istanza; 
  h) la dichiarazione di versare in una  condizione  di  occupazione,
ovvero  di  disoccupazione  ai  sensi  dell'art.   19   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n.  150,  senza  la  necessita'  della
dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di  cui
all'art. 13 del medesimo  decreto;  in  caso  di  disoccupazione,  la
dichiarazione di non aver rifiutato offerte di  lavoro  negli  ultimi
due anni. 
  3. Quando dalla DSU ovvero dalla dichiarazione dei redditi  risulta
che tra i redditi percepiti nel secondo anno solare  precedente  alla
presentazione della stessa vi sono assegni di mantenimento dovuti dal
coniuge e non percepiti in tutto o in  parte,  gli  importi  relativi
devono essere  indicati  separatamente  nell'istanza  ai  fini  della
detrazione degli stessi per la determinazione dell'ISEE  o  dell'ISEE
corrente. 
  4. All'istanza deve essere allegata a pena di inammissibilita': 
  a) copia del documento di identita' del richiedente; 
  b) copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare  negativo,
ovvero  copia  della  dichiarazione  negativa  del  terzo   pignorato
relativamente alle procedure esecutive  promosse  nei  confronti  del
coniuge inadempiente; 
  c) visura rilasciata dalla conservatoria dei  registri  immobiliari
delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui
risulti l'impossidenza di beni immobili; 
  d) l'originale del titolo  che  fonda  il  diritto  all'assegno  di
mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula  esecutiva
rilasciata  a  norma  dell'art.  476,  primo  comma,  del  codice  di
procedura civile. 
  5. Ai sensi dell'art. 1, comma 415,  della  legge  il  procedimento
amministrativo di cui al presente articolo  non  e'  assoggettato  al
pagamento del contributo unificato.