Art. 5 
 
 
                 Liquidazione delle istanze accolte 
 
  1. La dotazione annuale assegnata al Fondo  a  norma  dell'art.  1,
comma 414, della legge e' ripartita e imputata a ciascun trimestre. 
  2. Il Fondo, alla scadenza  di  ciascun  trimestre  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto, distribuisce agli aventi  diritto
le cui istanze sono trasmesse al Fondo, ai sensi dell'art.  4,  comma
1,  nel  corso  del  medesimo  trimestre   e   secondo   criteri   di
proporzionalita', le risorse imputate al medesimo trimestre  a  norma
del comma 1. 
  3. Le somme non utilizzate nel corso di un  trimestre  incrementano
le disponibilita' del trimestre successivo nell'ambito  dello  stesso
esercizio finanziario. 
  4. In ogni caso, all'avente diritto non puo' essere corrisposta, in
relazione a ciascun rateo mensile dell'assegno di  mantenimento,  una
somma eccedente la misura massima mensile dell'assegno sociale.