Art. 14 Entita' del sostegno e disposizioni finali 1. L'importo del sostegno a valere sui fondi europei e' pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le azioni promozionali; la residua percentuale e' a carico del soggetto beneficiario. 2. Il sostegno europeo di cui al comma 1 puo' essere integrato con fondi nazionali o regionali con un ulteriore importo fino a un massimo del 30% del contributo richiesto. Pertanto, l'ammontare complessivo del sostegno erogato con fondi europei e con l'integrazione nazionale o regionale non supera l'80% delle spese sostenute per realizzare il progetto. 3. Qualora il progetto sia presentato da imprese private e/o contenga anche una sola azione rivolta in modo inequivocabile e diretto alla promozione ed alla pubblicita' di uno o piu' marchi commerciali, l'integrazione di cui al precedente comma 2 non viene erogata. 4. Non e' consentita la cumulabilita' con altri aiuti pubblici anche ai fini della percentuale massima di intervento di cui al comma 2. 5. Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, progetti aventi un importo complessivo minimo, ammesso a seguito dell'istruttoria di valutazione, per Paese terzo/anno non inferiore a 50.000 euro. Qualora il progetto sia destinato a un solo Paese terzo, il suo importo non deve essere inferiore a 100.000 euro. Nel caso in cui le regioni non adottino propri Inviti alla presentazioni dei progetti, ma si avvalgano di quello emanato annualmente dal Ministero, il costo complessivo minimo per progetto, ammesso a seguito dell'istruttoria di valutazione, e' fissato in 50.000 euro per paese terzo/anno. 6. Le regioni e le province autonome con proprio provvedimento possono provvedere a fissare un importo diverso rispetto a quello individuato al precedente comma 5. 7. Per i progetti a valere sulla quota nazionale, il contributo non supera i 3 milioni di euro per singola annualita', a prescindere dall'importo totale del progetto presentato. E' facolta' delle regioni nei propri inviti alla presentazione di progetti fissare un contributo massimo per ciascun progetto, a prescindere dall'importo totale del progetto medesimo. 8. Non sono ammessi al sostegno per la misura "Promozione" per un periodo pari a due annualita', a decorrere dalla relativa notifica, i beneficiari che incorrano in una delle seguenti fattispecie: a) che non presentino una rendicontazione ammissibile la quale, a seguito dei controlli effettuati da Agea, risulti pari almeno al 85% del costo complessivo del progetto salvo che cio' sia imputabile a cause di forza maggiore; b) che non sottoscrivano il contratto a seguito della avvenuta ammissione a contributo del progetto; c) che abbandonino in corso d'opera un raggruppamento temporaneo, salvo nelle fattispecie previste dalla normativa vigente. Il mancato accesso al sostegno non si applica nei casi in cui il beneficiario dimostri di essere diventata una azienda in difficolta' ai sensi della normativa europea vigente o dimostri che tali fattispecie siano dovute a cause forza maggiore, come definite dalla normativa europea in materia. 9. Qualora, in esito ai controlli eseguiti, il contributo eleggibile risultasse inferiore all'anticipo percepito, il beneficiario dovra' restituire la somma percepita in eccesso maggiorata degli interessi legali calcolati a partire dalla data del pagamento. Tuttavia se il contributo eleggibile dovesse risultare inferiore al 70% dell'anticipo percepito, salvo in caso di cause di forza maggiore, che saranno specificate nell'Invito alla presentazione dei progetti, il beneficiario dovra' ulteriormente versare, a titolo di penalita', una somma, calcolata sull'ammontare della garanzia di buona esecuzione, corrispondente alla percentuale di contributo non eleggibile.