Art. 14 
 
 
             Entita' del sostegno e disposizioni finali 
 
  1. L'importo del sostegno a valere sui fondi europei  e'  pari,  al
massimo,  al  50%  delle  spese  sostenute  per  svolgere  le  azioni
promozionali;  la  residua  percentuale  e'  a  carico  del  soggetto
beneficiario. 
  2. Il sostegno europeo di cui al comma 1 puo' essere integrato  con
fondi nazionali o regionali  con  un  ulteriore  importo  fino  a  un
massimo del  30%  del  contributo  richiesto.  Pertanto,  l'ammontare
complessivo  del  sostegno  erogato   con   fondi   europei   e   con
l'integrazione nazionale o regionale non  supera  l'80%  delle  spese
sostenute per realizzare il progetto. 
  3. Qualora il  progetto  sia  presentato  da  imprese  private  e/o
contenga anche una sola  azione  rivolta  in  modo  inequivocabile  e
diretto alla promozione ed alla pubblicita'  di  uno  o  piu'  marchi
commerciali, l'integrazione di cui al precedente comma  2  non  viene
erogata. 
  4. Non e' consentita la  cumulabilita'  con  altri  aiuti  pubblici
anche ai fini della percentuale massima di intervento di cui al comma
2. 
  5. Sono ammissibili, a valere sui fondi quota  nazionale,  progetti
aventi   un   importo   complessivo   minimo,   ammesso   a   seguito
dell'istruttoria di valutazione, per Paese terzo/anno non inferiore a
50.000 euro. Qualora il progetto sia destinato a un solo Paese terzo,
il suo importo non deve essere inferiore a 100.000 euro. Nel caso  in
cui le regioni non adottino  propri  Inviti  alla  presentazioni  dei
progetti,  ma  si  avvalgano  di  quello  emanato   annualmente   dal
Ministero, il  costo  complessivo  minimo  per  progetto,  ammesso  a
seguito dell'istruttoria di valutazione, e' fissato  in  50.000  euro
per paese terzo/anno. 
  6. Le regioni e le  province  autonome  con  proprio  provvedimento
possono provvedere a fissare un importo  diverso  rispetto  a  quello
individuato al precedente comma 5. 
  7. Per i progetti a valere sulla quota nazionale, il contributo non
supera i 3 milioni di euro  per  singola  annualita',  a  prescindere
dall'importo  totale  del  progetto  presentato.  E'  facolta'  delle
regioni nei propri inviti alla presentazione di progetti  fissare  un
contributo massimo per ciascun progetto, a  prescindere  dall'importo
totale del progetto medesimo. 
  8. Non sono ammessi al sostegno per la misura "Promozione"  per  un
periodo pari a due annualita', a decorrere dalla relativa notifica, i
beneficiari che incorrano in una delle seguenti fattispecie: 
    a) che non presentino una rendicontazione ammissibile la quale, a
seguito dei controlli effettuati da Agea, risulti pari almeno al  85%
del costo complessivo del progetto salvo che cio'  sia  imputabile  a
cause di forza maggiore; 
    b) che non sottoscrivano il contratto a  seguito  della  avvenuta
ammissione a contributo del progetto; 
    c) che abbandonino in corso d'opera un raggruppamento temporaneo,
salvo nelle fattispecie previste dalla normativa vigente. 
  Il mancato accesso al sostegno non si applica nei casi  in  cui  il
beneficiario dimostri di essere diventata una azienda in  difficolta'
ai  sensi  della  normativa  europea  vigente  o  dimostri  che  tali
fattispecie siano dovute a cause forza maggiore, come definite  dalla
normativa europea in materia. 
  9.  Qualora,  in  esito  ai  controlli  eseguiti,   il   contributo
eleggibile   risultasse   inferiore   all'anticipo   percepito,    il
beneficiario  dovra'  restituire  la  somma  percepita   in   eccesso
maggiorata degli interessi legali calcolati a partire dalla data  del
pagamento. Tuttavia se il  contributo  eleggibile  dovesse  risultare
inferiore al 70% dell'anticipo percepito, salvo in caso di  cause  di
forza   maggiore,   che   saranno   specificate   nell'Invito    alla
presentazione dei  progetti,  il  beneficiario  dovra'  ulteriormente
versare, a titolo di penalita', una somma,  calcolata  sull'ammontare
della garanzia di buona esecuzione, corrispondente  alla  percentuale
di contributo non eleggibile.