Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Accedono alla misura "Promozione", prevista dal Regolamento, i seguenti soggetti: a) le organizzazioni professionali, purche' abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli; b) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013; c) le organizzazioni di produttori, come definite dall'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013; d) i Consorzi di tutela, autorizzati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010, e loro associazioni e federazioni; e) I produttori di vino, come definiti al precedente articolo 2; f) i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli; g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h); h) i consorzi e le associazioni che abbiano fra i propri scopi statutari la promozione di prodotti agroalimentari, le societa' cooperative che non rientrino nelle definizioni di cui alle lettere precedenti, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino nella definizione di produttore di vino, di cui al precedente art. 2; i) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla precedente lettera e). 2. I soggetti pubblici di cui alla lettera f) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera g), alla relativa redazione ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.