Art. 3 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Accedono alla misura "Promozione", prevista dal  Regolamento,  i
seguenti soggetti: 
    a) le organizzazioni professionali, purche' abbiano  tra  i  loro
scopi la promozione dei prodotti agricoli; 
    b) le organizzazioni interprofessionali, come definite  dall'art.
157 del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    c) le organizzazioni di produttori, come definite  dall'art.  152
del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    d) i Consorzi di tutela, autorizzati ai sensi  dell'art.  17  del
decreto legislativo n. 61/2010, e loro associazioni e federazioni; 
    e) I produttori di vino, come definiti al precedente articolo 2; 
    f) i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore  del
vino e della promozione dei prodotti agricoli; 
    g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra  i
soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h); 
    h) i consorzi e le associazioni che abbiano fra  i  propri  scopi
statutari la  promozione  di  prodotti  agroalimentari,  le  societa'
cooperative che non rientrino nelle definizioni di cui  alle  lettere
precedenti, a condizione che tutti  i  partecipanti  al  progetto  di
promozione rientrino nella definizione di produttore di vino, di  cui
al precedente art. 2; 
    i)  le  reti  di  impresa,  composte  da  soggetti  di  cui  alla
precedente lettera e). 
  2. I soggetti pubblici  di  cui  alla  lettera  f)  partecipano  ai
progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni  di  cui  alla
lettera g), alla relativa redazione ma non contribuiscono con  propri
apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.