Art. 7 
 
 
                         Azioni ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare  in  uno  o  piu'
Paesi terzi: 
    a)  azioni  in  materia  di  relazioni  pubbliche,  promozione  e
pubblicita', che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti
dell'Unione, in particolare in  termini  di  qualita',  di  sicurezza
alimentare o di ambiente; 
    b) partecipazione  a  manifestazioni,  fiere  ed  esposizioni  di
importanza internazionale; 
    c) campagne di informazione, in  particolare  sui  sistemi  delle
denominazioni di  origine,  delle  indicazioni  geografiche  e  della
produzione biologica vigenti nell'Unione; 
    d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione  e
promozione. La spesa per tale azione non supera  il  3%  dell'importo
complessivo del progetto presentato. 
  2.  Non  sono  ammessi  a  finanziamento  progetti  che  contengano
unicamente le azioni di cui alle lettere d) del comma precedente. 
  3. Le singole  sub  azioni  rientranti  nelle  lettere  di  cui  al
precedente comma nonche' le modalita' di esecuzione delle stesse e la
relativa tabella di congruita' dei  costi  sono  allegate  all'invito
alla presentazione dei progetti, emanato annualmente  dal  Ministero,
sentito il parere a riguardo espresso dal competente Comitato per  la
strategia ed il coordinamento della misura, di cui all'articolo 13. 
  4. Qualora i beneficiari decidano di svolgere una sola delle azioni
a), b), c) di cui al precedente comma 1,  motivano  la  scelta  sulla
base  di  valutazioni   connesse   alle   strategie   commerciali   e
investimenti promozionali complessivamente attuati dagli stessi. 
  5. Il messaggio di promozione  e/o  di  informazione  deve  basarsi
sulle qualita' intrinseche del  vino  e  deve  essere  conforme  alle
disposizioni legislative applicabili nei  Paesi  terzi  ai  quali  e'
destinato. 
  6. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  1,  le  attivita'  di
"incoming" si svolgono sul territorio nazionale.