Art. 7 Azioni ammissibili 1. Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o piu' Paesi terzi: a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicita', che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualita', di sicurezza alimentare o di ambiente; b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione; d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato. 2. Non sono ammessi a finanziamento progetti che contengano unicamente le azioni di cui alle lettere d) del comma precedente. 3. Le singole sub azioni rientranti nelle lettere di cui al precedente comma nonche' le modalita' di esecuzione delle stesse e la relativa tabella di congruita' dei costi sono allegate all'invito alla presentazione dei progetti, emanato annualmente dal Ministero, sentito il parere a riguardo espresso dal competente Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura, di cui all'articolo 13. 4. Qualora i beneficiari decidano di svolgere una sola delle azioni a), b), c) di cui al precedente comma 1, motivano la scelta sulla base di valutazioni connesse alle strategie commerciali e investimenti promozionali complessivamente attuati dagli stessi. 5. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualita' intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi ai quali e' destinato. 6. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le attivita' di "incoming" si svolgono sul territorio nazionale.