Art. 9 
 
         Titolo abilitativo per gli interventi sugli edifici 
 
  1. Nei casi di cui all'art. 8 della presente  ordinanza,  l'Ufficio
speciale per la ricostruzione che riceve la domanda di contributo  ai
sensi del precedente art. 7 svolge anche  le  funzioni  di  Sportello
unico per le attivita' produttive (SUAP)  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  2. La domanda  di  contributo,  corredata  degli  elaborati  e  dei
documenti di  cui  all'art.  8,  comma  4,  lettera  b),  punto  ii),
costituisce Segnalazione certificata di inizio  attivita'  (SCIA)  ai
sensi dell'art. 22 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, o domanda  di  permesso  a  costruire  ai  sensi
dell'art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica  in
relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito. 
  3. La domanda, corredata degli elaborati di cui all'art.  8,  comma
4,  lettera  b),  punto  iii),  costituisce  deposito  del   progetto
strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai  sensi  della
vigente normativa per le costruzioni in zona sismica. 
  4. L'ufficio che riceve la domanda a norma del comma 1  ne  informa
il comune territorialmente competente con le  modalita'  informatiche
di cui all'art. 7, comma 1. 
  5. L'accettazione e  la  protocollazione  della  domanda  da  parte
dell'Ufficio speciale  della  stessa  devono  avvenire  entro  cinque
giorni lavorativi dal deposito  della  stessa.  Entro  tale  termine,
effettuata la  verifica  della  completezza  della  domanda  e  della
documentazione  allegata,  viene  comunicata   in   via   informatica
l'accettazione ovvero l'inammissibilita' della domanda. 
  6. Qualora vengano accertate carenze  sanabili  nella  compilazione
della domanda o nella documentazione  allegata,  l'Ufficio  speciale,
entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una
sola volta le necessarie integrazioni, che  debbono  essere  prodotte
entro e non oltre  trenta  giorni  successivi  al  ricevimento  della
richiesta, a pena di decadenza della domanda.