Art. 4 
 
 
     Disposizioni per l'attuazione delle verifiche di incidenza 
             ambientale per gli insediamenti temporanei 
 
  1. Nel quadro delle previste  verifiche  di  idoneita'  delle  aree
individuate dai comuni  e  destinate  ad  ospitare  gli  insediamenti
temporanei finalizzati al soddisfacimento di esigenza abitative e  di
assistenza alla popolazione, ad usi pubblici e alla continuita' delle
attivita' economiche di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'ordinanza  n.
394/2016, all'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016 e agli articoli 1,  2
e  3  dell'ordinanza  n.   408/2016,   le   regioni   ne   verificano
l'assoggettabilita' alla valutazione di incidenza ambientale, qualora
ricadenti all'interno di siti di interesse comunitario (SIC)  o  zone
di protezione speciale (ZPS). Il procedimento di verifica,  da  porre
in essere nel quadro della normativa e dei  provvedimenti  statali  e
regionali specificamente applicabili, deve  concludersi  entro  sette
giorni, comprensivi anche della predetta valutazione, ove necessaria,
che, in caso, deve contenere l'indicazione delle eventuali misure  di
mitigazione ritenute necessarie  per  la  realizzazione  dell'area  e
dell'insediamento, da porre in essere anche in corso d'opera.