Art. 4 Disposizioni per l'attuazione delle verifiche di incidenza ambientale per gli insediamenti temporanei 1. Nel quadro delle previste verifiche di idoneita' delle aree individuate dai comuni e destinate ad ospitare gli insediamenti temporanei finalizzati al soddisfacimento di esigenza abitative e di assistenza alla popolazione, ad usi pubblici e alla continuita' delle attivita' economiche di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'ordinanza n. 394/2016, all'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016 e agli articoli 1, 2 e 3 dell'ordinanza n. 408/2016, le regioni ne verificano l'assoggettabilita' alla valutazione di incidenza ambientale, qualora ricadenti all'interno di siti di interesse comunitario (SIC) o zone di protezione speciale (ZPS). Il procedimento di verifica, da porre in essere nel quadro della normativa e dei provvedimenti statali e regionali specificamente applicabili, deve concludersi entro sette giorni, comprensivi anche della predetta valutazione, ove necessaria, che, in caso, deve contenere l'indicazione delle eventuali misure di mitigazione ritenute necessarie per la realizzazione dell'area e dell'insediamento, da porre in essere anche in corso d'opera.