Art. 2 
 
  1.  Gli  enti  che  non  trasmettono  le  informazioni  secondo  le
modalita' e i  tempi  previsti  dal  presente  decreto  ripianano  il
maggiore disavanzo derivante  dal  riaccertamento  straordinario  dei
residui nei tempi piu' brevi previsti dal decreto  di  cui  al  primo
periodo dell'art. 3, comma 15, del decreto  legislativo  n.  118  del
2011. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 dicembre 2016 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                      Padoan          
 
Il Ministro dell'interno 
         Minniti