Art. 2 1. Gli enti che non trasmettono le informazioni secondo le modalita' e i tempi previsti dal presente decreto ripianano il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui nei tempi piu' brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo dell'art. 3, comma 15, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2016 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dell'interno Minniti