Art. 2 Regolazioni finanziarie 1. Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna per i quali la differenza di cui all'art. 1, comma 2, risulti negativa il Ministero dell'interno procede ai sensi dell'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e comunica all'Agenzia delle entrate l'importo da recuperare. L'Agenzia delle entrate provvede al riversamento delle somme recuperate al capitolo 3576 dello stato di entrata del Ministero dell'interno, capo XIV, art. 4. 2. Per la Provincia autonoma di Bolzano per la quale la differenza di cui all'art. 1, comma 2, risulta negativa per un importo pari a euro 555.921,35 si provvede a compensare detto importo in sede di attribuzione alla medesima provincia del contributo spettante per l'anno 2017, determinato ai sensi di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 24 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. 3. Per l'anno 2016, eventuali conguagli ai singoli enti territoriali derivanti da rettifiche dei valori presi in considerazione ai fini del presente decreto sono disposti con la procedura prevista dal comma 24 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, nell'ambito della disponibilita' delle somme residue del contributo di 155 milioni di euro stanziato per il medesimo anno 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2016 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dell'interno Minniti