Art. 2 
 
 
                       Regolazioni finanziarie 
 
  1. Per i comuni delle regioni a statuto  ordinario,  della  Regione
siciliana e della Regione Sardegna per i quali la differenza  di  cui
all'art. 1, comma  2,  risulti  negativa  il  Ministero  dell'interno
procede ai sensi dell'art.  1,  commi  128  e  129,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228 e comunica all'Agenzia delle entrate  l'importo
da recuperare. L'Agenzia delle entrate provvede al riversamento delle
somme  recuperate  al  capitolo  3576  dello  stato  di  entrata  del
Ministero dell'interno, capo XIV, art. 4. 
  2. Per la Provincia autonoma di Bolzano per la quale la  differenza
di cui all'art. 1, comma 2, risulta negativa per un  importo  pari  a
euro 555.921,35 si provvede a compensare detto  importo  in  sede  di
attribuzione alla medesima provincia  del  contributo  spettante  per
l'anno 2017, determinato ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'ultimo
periodo del comma 24 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. 
  3.  Per  l'anno  2016,  eventuali   conguagli   ai   singoli   enti
territoriali  derivanti   da   rettifiche   dei   valori   presi   in
considerazione ai fini del presente  decreto  sono  disposti  con  la
procedura prevista dal comma 24 dell'art. 1 della legge  n.  208  del
2015,  nell'ambito  della  disponibilita'  delle  somme  residue  del
contributo di 155 milioni di euro  stanziato  per  il  medesimo  anno
2016. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2016 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                     Padoan           
Il Ministro dell'interno 
         Minniti