Art. 3 
 
 
                    Pubblicazione sui quotidiani 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di  garantire  adeguati
livelli di trasparenza e di conoscibilita' delle procedure di gara  e
di favorire la concorrenza attraverso la  piu'  ampia  partecipazione
delle imprese interessate, anche nelle realta'  territoriali  locali,
la pubblicazione degli avvisi  e  dei  bandi,  nonche'  degli  avvisi
relativi  agli  appalti  aggiudicati,  e'  altresi'  effettuata   per
estratto  dopo  dodici  giorni  dalla  trasmissione   alla   Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, ovvero dopo cinque giorni da detta
trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da
60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore
a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35,  comma  1,
lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente
valore legale: 
    a) per gli avvisi ed i bandi  relativi  ad  appalti  pubblici  di
lavori o di concessioni  di  importo  compreso  tra  euro  500.000  e
l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera  a)
del codice, per estratto su almeno uno dei  principali  quotidiani  a
diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel
luogo ove si eseguono i contratti; 
    b) per gli avvisi ed i bandi  relativi  ad  appalti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie  di  cui
all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due  dei
principali quotidiani a  diffusione  nazionale  e  su  almeno  due  a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. 
  2. Per area interessata, ai fini della pubblicazione su  quotidiani
locali, si  intende  il  territorio  della  provincia  cui  afferisce
l'oggetto dell'appalto  e  nell'ambito  del  quale  si  esplicano  le
competenze dell'amministrazione aggiudicatrice.