Art. 3 
 
 
                      Poteri della Commissione 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e con le stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.  La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma  di
comunicazione,  nonche'  alla   liberta'   personale,   fatto   salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice   di
procedura  penale.  Ferme  restando  le   competenze   dell'autorita'
giudiziaria, per le testimonianze rese davanti  alla  Commissione  si
applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del  codice
penale. 
  2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli  uffici  della
pubblica amministrazione  copie  di  atti  e  di  documenti  da  essi
custoditi,  prodotti  o  comunque  acquisiti  in  materie   attinenti
all'inchiesta. 
  3.  La  Commissione  puo'  richiedere,  nelle   materie   attinenti
all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti  procedimenti
e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria  o  altri  organi
inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a  indagini
e inchieste parlamentari. 
  4. Sulle richieste  di  cui  al  comma  3  l'autorita'  giudiziaria
provvede ai sensi dell'art. 117 del codice di procedura penale. 
  5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli  atti  e  i
documenti trasmessi in copia ai sensi del comma  3  sono  coperti  da
segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi. 
  6. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione a esigenze  attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere  coperti
dal segreto gli atti, le testimonianze  e  i  documenti  attinenti  a
procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al
termine delle stesse. 
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si  applicano
le norme vigenti in materia. E'  sempre  opponibile  il  segreto  tra
difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124. 
  9. La Commissione puo' organizzare i propri lavori  tramite  uno  o
piu' gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di  cui  all'art.
6, comma 1. 
  10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione  di
una relazione finale nella  quale  illustra  l'attivita'  svolta,  le
conclusioni di  sintesi  e  le  proposte,  in  conformita'  a  quanto
stabilito dagli articoli 1 e 2. 
  11. Possono essere presentate e discusse in  Commissione  relazioni
di minoranza.