Art. 4 
 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e'  composta  da  venti  senatori,  nominati  dal
Presidente del Senato, in proporzione al numero  dei  componenti  dei
gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo e favorendo comunque l'equilibrata  rappresentanza  di
senatrici e senatori. 
  2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni  dalla  nomina  dei
componenti, convoca la Commissione per la  costituzione  dell'ufficio
di presidenza. 
  3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari, e'  eletto  dai  componenti  della
Commissione a scrutinio segreto.  Nell'elezione  del  presidente,  se
nessun componente  riporta  la  maggioranza  assoluta  dei  voti,  si
procede al ballottaggio tra i due candidati  che  hanno  ottenuto  il
maggiore numero di voti. In caso di parita'  di  voti  e'  proclamato
eletto  o  entra  in  ballottaggio  il  piu'  anziano  di  eta'.  Per
l'elezione dei  due  vicepresidenti  e  dei  due  segretari,  ciascun
componente della Commissione scrive sulla scheda un solo  nome.  Sono
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso
di parita', il piu' anziano di eta'.