Art. 2 
 
                     Requisiti di ammissibilita' 
 
  Al  fine  di  ottenere  l'aiuto  di  cui  all'art.  1  del  decreto
ministeriale del 10 agosto 2016 devono essere soddisfatti, a pena  di
inammissibilita', i seguenti requisiti stabiliti dalla  normativa  di
riferimento: 
  il beneficiario non deve rientrare  nei  casi  di  inammissibilita'
previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del reg. (UE) 508/2014  (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo); 
  l'armatore deve essere in possesso  dell'autorizzazione  rilasciata
dal/i proprietario/i dell'unita' da pesca, per la presentazione della
manifestazione di interesse; 
  il beneficiario deve essere in possesso di  tutti  i  documenti  di
bordo  in  corso  di  validita'  alla  data  di  inizio  dell'arresto
temporaneo obbligatorio; 
  l'unita' deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla  data
di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; 
  l'unita' deve aver effettuato un'attivita' di  pesca  in  mare  per
almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti  la
data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; 
  l'unita'  deve  aver  rispettato  l'intero   periodo   di   arresto
temporaneo obbligatorio definito dall'art. 2 del decreto ministeriale
7 luglio 2016; 
  l'unita'  deve  aver  rispettato  le  misure  tecniche   successive
all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1,  del  decreto
ministeriale  7  luglio  2016  (solo  per  i   pescherecci   iscritti
nell'areale compreso da Trieste a Bari); 
  l'unita' deve essere in possesso, alla data di inizio  dell'arresto
temporaneo  obbligatorio,  del   titolo   abilitativo   all'esercizio
dell'attivita' di pesca in corso di validita' ed  essere  autorizzata
all'esercizio dell'attivita' di pesca con uno degli attrezzi  di  cui
all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 7 luglio 2016.