Art. 2 Requisiti di ammissibilita' Al fine di ottenere l'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 10 agosto 2016 devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilita', i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento: il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilita' previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo); l'armatore deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'unita' da pesca, per la presentazione della manifestazione di interesse; il beneficiario deve essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validita' alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; l'unita' deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; l'unita' deve aver effettuato un'attivita' di pesca in mare per almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; l'unita' deve aver rispettato l'intero periodo di arresto temporaneo obbligatorio definito dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 luglio 2016; l'unita' deve aver rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 2016 (solo per i pescherecci iscritti nell'areale compreso da Trieste a Bari); l'unita' deve essere in possesso, alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di pesca in corso di validita' ed essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 7 luglio 2016.