Art. 3 Attestazione del periodo di arresto 1. Entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'integrazione alla manifestazione di interesse di cui all'allegato 1 del presente decreto, l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.gov.it per ciascuna unita', la seguente documentazione: la manifestazione di interesse ricevuta ai sensi dell'art. 1 comma 6 del decreto ministeriale 10 agosto 2016 corredata dal documento di identita' del sottoscrittore in corso di validita' e dagli eventuali allegati; l'integrazione alla predetta manifestazione di cui all'allegato 1 del presente decreto corredata degli eventuali allegati; un'attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato al presente decreto (All.2), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 2, comma 5 del decreto ministeriale del 7 luglio 2016, l'effettivo rispetto dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' i controlli effettuati per l'accertamento degli stessi. 2. All'attestazione di cui allegato 2 del presente decreto dovra' essere allegata, a cura dell'Autorita' marittima, la seguente documentazione: copia della licenza di pesca o Attestazione provvisoria in corso di validita'; certificato di iscrizione al RIP; estratto dei RR.NN. MM e GG. o delle matricole che riporti le date di nomina di armamento e di proprieta' dell'imbarcazione alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. Qualora alla data di compilazione dell'allegato 2 le informazioni relative all'armamento e alla proprieta' avessero subito cambiamenti, l'estratto dovra' riportare anche le date di chiusura.