Art. 3 
 
                 Attestazione del periodo di arresto 
 
  1.  Entro  quarantacinque   giorni   decorrenti   dalla   data   di
acquisizione dell'integrazione alla manifestazione  di  interesse  di
cui all'allegato 1 del presente decreto, l'Autorita' marittima  nella
cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, trasmette  alla
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura a  mezzo
posta         elettronica          certificata          all'indirizzo
pemac4@pec.politicheagricole.gov.it per ciascuna unita', la  seguente
documentazione: 
  la manifestazione di interesse ricevuta ai sensi dell'art. 1  comma
6 del decreto ministeriale 10 agosto 2016 corredata dal documento  di
identita' del sottoscrittore in corso di validita' e dagli  eventuali
allegati; 
  l'integrazione alla predetta manifestazione di cui  all'allegato  1
del presente decreto corredata degli eventuali allegati; 
  un'attestazione, predisposta  secondo  lo  schema  in  allegato  al
presente decreto (All.2), che certifichi il deposito dei documenti di
bordo  nei  termini  indicati  all'art.  2,  comma  5   del   decreto
ministeriale del 7 luglio 2016, l'effettivo rispetto dei requisiti di
cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' i  controlli  effettuati
per l'accertamento degli stessi. 
  2. All'attestazione di cui allegato 2 del presente  decreto  dovra'
essere  allegata,  a  cura  dell'Autorita'  marittima,  la   seguente
documentazione: 
  copia della licenza di pesca o Attestazione provvisoria in corso di
validita'; 
  certificato di iscrizione al RIP; 
  estratto dei RR.NN. MM e GG. o delle matricole che riporti le  date
di nomina di armamento e di proprieta' dell'imbarcazione alla data di
inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio.  Qualora  alla  data  di
compilazione dell'allegato 2 le informazioni relative all'armamento e
alla  proprieta'  avessero  subito  cambiamenti,  l'estratto   dovra'
riportare anche le date di chiusura.