Art. 4 
 
                          Inammissibilita' 
 
  1. L'unita' che ha usufruito dell'opzione di cui all'art. 5,  comma
4 del decreto ministeriale 7 luglio 2016, non e' ammessa all'aiuto di
cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 10 agosto 2016; 
  2. L'unita' che ha usufruito  della  deroga  prevista  all'art.  6,
comma  3  del  decreto  ministeriale  7  luglio  2016  ed  e'   stata
autorizzata  dalla  Direzione  generale  della  pesca   marittima   e
dell'acquacoltura all'effettuazione di attivita' di ricerca in  mare,
a  scopi  scientifici,  durante  il  periodo  di  arresto  temporaneo
obbligatorio, non e' ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del  decreto
ministeriale del 10 agosto 2016.