Art. 3 
 
  1. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico Padano di cui all'art. 1 costituisce stralcio  funzionale
del Piano di bacino del distretto idrografico Padano e ha  valore  di
piano territoriale di settore. 
  2. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico Padano costituisce lo strumento conoscitivo, normativo  e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le
azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale
costituito dal distretto idrografico Padano, il  perseguimento  degli
scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE e al decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 
  3. Le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  si  conformano  alle
disposizioni del Piano di  gestione  del  rischio  di  alluvioni  del
distretto  idrografico  Padano  di  cui  al  presente   decreto,   in
conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
  4. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico Padano e' riesaminato e aggiornato nei modi e  nei  tempi
previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano.