Art. 2 
 
 
    Delega di funzioni in materia di affari regionali e autonomie 
 
  1. Il Ministro senza portafoglio  per  gli  affari  regionali,  on.
dott. Enrico Costa (di seguito denominato «Ministro») e'  delegato  a
esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di  promozione
di iniziative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi
previsti in caso  di  inerzia  o  di  inadempienza,  di  vigilanza  e
verifica,  nonche'  ogni  altra  funzione  attribuita  dalle  vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le
competenze  del  Ministro  dell'interno,  relativamente  a  tutte  le
materie che riguardano le seguenti aree: 
    a) cura dell'azione di Governo in  materia  di  rapporti  con  il
sistema delle autonomie, anche al fine di  individuare  modalita'  di
efficiente svolgimento dei servizi; 
    b) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni, province
autonome e autonomie locali, nonche' del coordinamento  dei  rapporti
diretti tra regioni e province autonome con le  istituzioni  europee,
fatte salve le competenze dell'Autorita'  delegata  a  esercitare  le
funzioni in materia di affari europei; 
    c) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato
e sistema delle autonomie  e  esercizio  coordinato  e  coerente  dei
poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza,  anche
ai fini dell'esercizio del potere  sostitutivo  del  Governo  di  cui
all'art. 120 della Costituzione e  agli  articoli  137,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-bis, della legge 11 febbraio
1992, n. 157; 
    d) esame delle  leggi  regionali  e  delle  province  autonome  e
questioni di legittimita' costituzionale ai sensi e per  gli  effetti
dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato
e  regioni  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell'art.   134   della
Costituzione; questioni di legittimita' costituzionale sugli  Statuti
regionali ai sensi dell'art. 123 della  Costituzione;  partecipazione
alle funzioni di controllo della spesa sanitaria; collaborazione  con
i ministri competenti per  settore  ai  fini  dell'individuazione  di
azioni coordinate del Governo con  il  sistema  delle  autonomie  per
l'esame in sede di Conferenza; 
    e) cura, in raccordo con i ministri interessati, delle  questioni
relative ai servizi pubblici  locali;  monitoraggio  dei  livelli  di
qualita' dei servizi pubblici locali  raggiunti  nei  diversi  ambiti
territoriali e conseguenti iniziative ai sensi delle lettere c) e d); 
    f) azione di Governo inerente ai rapporti con  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  anche  relativamente  ai
rapporti tra  queste  e  gli  enti  locali,  nonche'  il  particolare
procedimento per le impugnative delle leggi regionali e  provinciali,
conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto  speciale  di
autonomia della regione Trentino-Alto Adige; 
    g)  elaborazione  di  provvedimenti   di   natura   normativa   e
amministrativa concernenti le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, anche con  riguardo  alle  norme  di  attuazione
degli statuti; 
    h) iniziativa legislativa in materia di minoranze linguistiche; 
    i) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi  regionali
inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite
ai sensi della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  dell'art.  118  della
Costituzione e  in  attuazione  di  obblighi  europei,  definendo  le
relative proposte in collaborazione con  i  ministri  competenti  per
settore; 
    l) attivita' dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il
sistema delle autonomie,  nelle  regioni  a  statuto  ordinario,  dei
Commissari di Governo e  delle  corrispondenti  rappresentanze  dello
Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle province  autonome  di
Trento e di Bolzano,  inerenti  alla  dipendenza  funzionale  di  cui
all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,
anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve
le competenze del Ministro dell'interno, nonche' i  relativi  profili
organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria;
supporto all'emanazione di  direttive  generali  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 6, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per  le  parti  di
interesse regionale; 
    m) rapporti con i Comitati  interministeriali  e  con  gli  altri
organi  collegiali  istituiti  presso  amministrazioni  statali,   le
determinazioni dei quali incidono  su  competenze  e  funzioni  delle
autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione  coordinata  da
parte  di  amministrazioni  statali,  enti  pubblici  e  societa'   a
partecipazione pubblica; partecipazione  alla  Conferenza  permanente
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e  al  Consiglio  generale  degli  italiani  all'estero,  con
riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 18
giugno  1998,  n.   198,   inerenti   all'indicazione   delle   linee
programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per
le comunita' italiane all'estero; 
    n) valutazione, definizione  e  raccordo  delle  attivita'  delle
regioni di rilievo internazionale e europeo; 
    o) partecipazione ai lavori del Consiglio  d'Europa  e  dei  suoi
organismi, in materia di autonomie regionali; 
    p) atti relativi  alle  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'attivita'  amministrativa  nelle  regioni,  ove   sia   previsto
l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    q) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia
e alla valorizzazione delle zone montane di  cui  all'art.  44  della
Costituzione, qualificabili anche come  interventi  speciali  per  la
montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale,  ai
sensi dell'art. 1  della  legge  31  gennaio  1994,  n.  97,  nonche'
proposta dei criteri di  ripartizione  del  Fondo  nazionale  per  la
montagna  ai  sensi  dell'art.  2  della   legge   citata;   problemi
concernenti le piccole isole, comprese le azioni  governative,  anche
normative, dirette anche agli interventi di cui all'art. 2, comma 41,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 
    r) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra  Stato
e sistema  delle  autonomie  anche  ai  fini  del  raggiungimento  di
accordi, nonche' delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131; 
    s) supporto conoscitivo alle regioni anche  per  l'individuazione
delle modalita'  per  l'esercizio  associato  delle  funzioni  e  dei
servizi e relative iniziative legislative, nonche',  d'intesa  con  i
ministri interessati, iniziative nell'ambito del  PON  «Governance  e
azioni di sistema» relative alla  cooperazione  interistituzionale  e
alla capacita' negoziale del sistema  delle  autonomie;  funzioni  di
competenza relative all'attivita' della Cabina di regia incaricata di
definire priorita' e specifici  piani  operativi  nell'impiego  delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  per  il  ciclo
2014-2020, di cui all'art. 1, comma  703,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, anche in riferimento  al  monitoraggio  dell'attuazione
degli interventi; 
    t)   attivita'   anche    normative    connesse    all'attuazione
dell'ordinamento in tema di autonomie regionali e locali; cura  delle
attivita' concernenti le forme di  autonomia  di  cui  all'art.  116,
terzo comma, della Costituzione; 
    u) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le  regioni  e
gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza
generale; 
    v) ogni tipo di raccordo con le  autonomie  per  lo  sviluppo  in
senso  autonomistico  dell'ordinamento,  ivi  compresa  la  cura  dei
rapporti con gli  organi  di  coordinamento  delle  presidenze  delle
assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene  alle  funzioni
delegate; 
    z) impulso al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione  da
parte  delle  autonomie  dei  programmi  di   spending   review   con
particolare riguardo al ricorso alle centrali di acquisto e alla loro
valorizzazione  nonche'  al  rispetto  delle  disposizioni  di  legge
statale in tema di coordinamento della finanza pubblica; 
    aa) attuazione, in raccordo con gli  altri  ministri  competenti,
delle disposizioni costituzionali in materia di citta'  metropolitane
e di forme associative dei Comuni. 
  2. Il Ministro e' altresi' delegato ad esercitare  le  funzioni  in
materia di: 
    a) convocazione e presidenza della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano  e  della  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e    regolamentazione
dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie; 
    b)  copresidenza  della   sessione   europea   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale
relative all'elaborazione  degli  atti  dell'Unione  europea  con  le
esigenze  rappresentate  dalle  autonomie  territoriali  e   relativa
convocazione d'intesa con l'Autorita' politica delegata a  esercitare
le funzioni in materia di affari europei; 
    c) convocazione e presidenza della Conferenza permanente  per  il
coordinamento della finanza pubblica,  di  cui  agli  articoli  33  e
seguenti del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  istituita
nell'ambito della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. 
  3. Il Ministro e' altresi' delegato a: 
    a) definire  iniziative,  anche  a  livello  normativo,  inerenti
all'attuazione o riformulazione e  aggiornamento  del  capo  I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti  a  esso  conseguenti,
con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione; 
    b) promuovere iniziative per  la  introduzione  di  strumenti  di
conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare
riguardo alle attivita' di mediazione dei conflitti e del contenzioso
costituzionale; 
    c) promuovere iniziative, d'intesa con il Ministro  dell'interno,
per il supporto, anche attraverso servizi di assistenza tecnica, alle
regioni, alle province autonome e agli enti locali, per  l'efficiente
svolgimento  delle   funzioni   loro   attribuite   e   la   migliore
utilizzazione delle risorse assegnate. 
  4.  Il  Ministro,  in  qualita'  di  Presidente  della   Conferenza
unificata, partecipa alla Commissione  permanente  per  l'innovazione
tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di  cui  all'art.  14,
comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  provvede
alla realizzazione degli interventi di cui  all'art.  1,  comma  893,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.