Art. 3 
 
  1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di  gestione
di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001,   n.   165   e   successive   modificazioni,   e   del   Codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e del Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: 
    a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico  e
le direttive di carattere generale; 
    b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati  i
programmi e assegnate le risorse; 
    c) i rapporti internazionali  per  le  questioni  afferenti  alla
difesa e alla sicurezza militare; 
    d) le questioni connesse  con  l'intervento  delle  Forze  armate
nelle missioni internazionali; 
    e) gli atti che devono essere sottoposti alle  deliberazioni  del
Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali; 
    f) le questioni concernenti i  programmi  d'armamento  terrestri,
navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione; 
    g) le problematiche relative all'area industriale della Difesa  o
comunque  connesse  con  le  attivita'   di   ricerca,   sviluppo   e
approvvigionamento, anche nei rapporti con i competenti organismi  ed
enti nazionali, internazionali e stranieri; 
    h)  gli  atti  di  nomina,  i  conferimenti  di  incarichi  e  le
designazioni non espressamente delegati; 
    i) gli atti relativi alla costituzione di  commissioni,  comitati
ed altri organismi collegiali; 
    l) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato; 
    m) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 19 gennaio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Pinotti 

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2017 
Difesa, foglio n. 223