Art. 5 
 
  La protezione  transitoria  di  cui  all'art.  1  entra  in  vigore
successivamente  all'emanazione   del   decreto   di   autorizzazione
all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del
disciplinare di produzione, cosi' come previsto dal comma 2 dell'art.
12 del decreto 14 ottobre 2013. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 febbraio 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi