Art. 5 La protezione transitoria di cui all'art. 1 entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2017 Il dirigente: Polizzi