Art. 2 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto  le  imprese,  di  qualsiasi  dimensione,  che  realizzano  i
programmi di sviluppo di cui all'art. 1, in relazione a unita' locali
riferibili  a  settori  di  attivita'  economica  qualificabili  come
energivori ai sensi del comma 2 del presente articolo. 
  2. Sono qualificati come energivori i settori rientranti nei codici
a sei cifre della classificazione ISTAT  delle  attivita'  economiche
ATECO di cui all'Allegato al presente decreto. 
  3. Possono  altresi'  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le imprese, di qualsiasi dimensione, che  realizzano
i programmi di sviluppo di cui all'art. 1,  qualificabili,  ai  sensi
del decreto interministeriale 5 aprile 2013  citato  nelle  premesse,
come  a  forte  consumo  di  energia  e  rientranti,  alla  data   di
presentazione della domanda, nell'elenco istituito  presso  la  Cassa
per i servizi energetici e ambientali (CSEA) di cui all'art. 6  dello
stesso decreto. Tale requisito deve sussistere  anche  alla  data  di
concessione delle agevolazioni. 
  4. Come previsto dall'art. 28, comma 5, del  decreto  del  Ministro
dello  sviluppo  economico  9  dicembre  2014,  non   sono   comunque
ammissibili alle agevolazioni  i  progetti  di  investimento  per  la
tutela ambientale riguardanti le attivita' economiche di cui all'art.
14, comma 6, dello stesso decreto.