Art. 2 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di sviluppo di cui all'art. 1, in relazione a unita' locali riferibili a settori di attivita' economica qualificabili come energivori ai sensi del comma 2 del presente articolo. 2. Sono qualificati come energivori i settori rientranti nei codici a sei cifre della classificazione ISTAT delle attivita' economiche ATECO di cui all'Allegato al presente decreto. 3. Possono altresi' beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di sviluppo di cui all'art. 1, qualificabili, ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013 citato nelle premesse, come a forte consumo di energia e rientranti, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) di cui all'art. 6 dello stesso decreto. Tale requisito deve sussistere anche alla data di concessione delle agevolazioni. 4. Come previsto dall'art. 28, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, non sono comunque ammissibili alle agevolazioni i progetti di investimento per la tutela ambientale riguardanti le attivita' economiche di cui all'art. 14, comma 6, dello stesso decreto.