Art. 3 
 
 
                Spese ammissibili e costi agevolabili 
 
  1.  Fermi  restando  i  limiti  dimensionali  per  il   complessivo
programma di sviluppo e per i progetti di investimento  del  soggetto
proponente e dei soggetti aderenti, fissati agli articoli 4 e  6  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre  2014,  le
spese ammissibili e i relativi  costi  agevolabili  sono  determinati
sulla base dei criteri definiti dall'art. 29 dello stesso decreto. 
  2. I limiti dimensionali fissati agli articoli 4 e  6  del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre  2014  si  applicano
all'importo complessivo delle spese ammissibili. 
  3. Ai sensi dell'art. 29, comma 4, del decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 9 dicembre 2014, i costi agevolabili corrispondono
ai costi di investimento supplementari necessari per la realizzazione
del progetto di investimento per la tutela ambientale. 
  4. Nei casi in cui il calcolo dei costi agevolabili, effettuato  ai
sensi di quanto previsto dall'art. 29 del decreto del Ministro  dello
sviluppo economico  9  dicembre  2014,  avvenga  sulla  base  di  uno
scenario controfattuale, si fa riferimento alle  indicazioni  di  cui
all'Allegato 2 della comunicazione della Commissione  2014/C  200/01,
del 28 giugno 2014, relativa alla «Disciplina in materia di aiuti  di
Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020».