Art. 3 Spese ammissibili e costi agevolabili 1. Fermi restando i limiti dimensionali per il complessivo programma di sviluppo e per i progetti di investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti, fissati agli articoli 4 e 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, le spese ammissibili e i relativi costi agevolabili sono determinati sulla base dei criteri definiti dall'art. 29 dello stesso decreto. 2. I limiti dimensionali fissati agli articoli 4 e 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 si applicano all'importo complessivo delle spese ammissibili. 3. Ai sensi dell'art. 29, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, i costi agevolabili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per la realizzazione del progetto di investimento per la tutela ambientale. 4. Nei casi in cui il calcolo dei costi agevolabili, effettuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, avvenga sulla base di uno scenario controfattuale, si fa riferimento alle indicazioni di cui all'Allegato 2 della comunicazione della Commissione 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, relativa alla «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020».