Art. 5 Monitoraggio, controlli e pubblicita' 1. Il Ministero dello sviluppo economico attua il monitoraggio dei programmi di sviluppo agevolati e la valutazione dei relativi risultati e dell'efficacia dei progetti realizzati, con particolare riferimento ad aspetti di natura economica, finanziaria e occupazionale, nonche' ad aspetti connessi a tematiche di sostenibilita' ambientale, sulla base delle informazioni che i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero o al soggetto gestore Invitalia ai sensi di quanto stabilito al comma 2. 2. I soggetti beneficiari sono tenuti a: a) corrispondere a tutte le richieste periodiche di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero e dal soggetto gestore; b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti di investimento e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni; c) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita' dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2016 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 57