Art. 5 
 
 
                Monitoraggio, controlli e pubblicita' 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico attua il monitoraggio  dei
programmi  di  sviluppo  agevolati  e  la  valutazione  dei  relativi
risultati e dell'efficacia dei progetti realizzati,  con  particolare
riferimento  ad  aspetti   di   natura   economica,   finanziaria   e
occupazionale,  nonche'  ad   aspetti   connessi   a   tematiche   di
sostenibilita'  ambientale,  sulla  base  delle  informazioni  che  i
soggetti beneficiari sono tenuti a  trasmettere  al  Ministero  o  al
soggetto gestore Invitalia ai sensi di quanto stabilito al comma 2. 
  2. I soggetti beneficiari sono tenuti a: 
  a) corrispondere a tutte le richieste periodiche  di  informazioni,
dati e  rapporti  tecnici  disposte  dal  Ministero  e  dal  soggetto
gestore; 
  b) acconsentire e favorire lo  svolgimento  di  tutti  i  controlli
disposti dal Ministero,  nonche'  da  competenti  organismi  statali,
dalla Commissione europea  e  da  altri  organi  dell'Unione  europea
competenti in materia, anche mediante ispezioni  e  sopralluoghi,  al
fine  di  verificare  lo  stato  di  avanzamento  dei   progetti   di
investimento e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni; 
  c) aderire  a  tutte  le  forme  atte  a  dare  idonea  pubblicita'
dell'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  del  Programma  operativo
nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, con le modalita'
allo scopo individuate dal Ministero. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 7 dicembre 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 57