Art. 4 
 
Estensioni delle disposizioni in materia di temporaneo  potenziamento
  delle capacita' di trasporto pubblico locale per esigenze di lavoro
  e studio a favore dei cittadini delle  Regioni  Abruzzo  ed  Umbria
  interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  partire  dal  24
  agosto 2016 ospitati negli alberghi. 
 
  1. Al fine  di  preservare  la  coesione  sociale  delle  comunita'
colpite dagli eventi sismici di cui in  premessa  anche  nelle  prime
fasi dell'emergenza, nelle more della  realizzazione  e  assegnazione
delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.)  di  cui  all'art.  1
dell'ordinanza n.  394/2016,  della  definitiva  opzione  volta  alla
fruizione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui  all'art.
3 dell'ordinanza n. 388/2016 e successive modifiche  e  integrazioni,
ovvero  di  altra  soluzione  alloggiativa  avente  il  carattere  di
stabilita', le Regioni Abruzzo e  Umbria,  in  qualita'  di  soggetti
attuatori i sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza  n.  388/2016,
sono autorizzate a predisporre  interventi  immediati  di  temporaneo
potenziamento  della  capacita'   del   trasporto   pubblico   locale
finalizzati a  consentire  i  collegamenti  d'emergenza  per  ragioni
lavorative o di studio tra i comuni di cui agli allegati  1  e  2  al
decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 229/2016 ed i comuni ove risultano temporaneamente  alloggiati  in
strutture alberghiere i cittadini provenienti dai predetti comuni. 
  2.  Le  misure  di  temporaneo  potenziamento  possono   consistere
nell'attivazione di  nuovi  collegamenti  specificamente  finalizzati
alle esigenze indicate al comma 1, organizzati in modo da ottimizzare
i  tempi  di  percorrenza  e  il  relativo  pieno  utilizzo,   ovvero
nell'estensione  agli   aventi   titolo   delle   agevolazioni   gia'
riconosciute  dalle  vigenti  disposizioni   regionali   qualora   al
fabbisogno di mobilita'  possa  corrispondersi  mediante  utilizzo  o
potenziamento di collegamenti gia' esistenti e operativi. 
  3. Le misure di cui al  presente  articolo  sono  poste  in  essere
limitatamente alla durata dello stato  di  emergenza  e  la  relativa
pianificazione operativa e' revisionata con periodicita' mensile,  in
ragione della progressiva riduzione del numero  di  persone  ospitate
nelle strutture alberghiere.