Art. 5 Anticipazione delle misure piu' urgenti per il ripristino della capacita' di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile. 1. In considerazione del prolungato impiego e del reiterato dispiegamento nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, anche in conseguenza del susseguirsi di eventi sismici di forte intensita', nelle more del completamento della ricognizione prevista dall'art. 3 dell'ordinanza n. 396/2016, il Dipartimento della Protezione civile puo' autorizzare l'avvio immediato e con procedure di urgenza delle attivita' volte al ripristino della funzionalita', al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attivita' di assistenza e soccorso nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, entro il limite massimo di euro 13,2 milioni, come di seguito suddivisi: a. fino a un massimo di euro 3,2 milioni per le esigenze delle strutture di protezione civile e delle colonne mobili delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ivi comprese quelle degli enti locali integrati nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile e quelle delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali; b. fino a un massimo di euro 3 milioni per le esigenze delle strutture di protezione civile e delle colonne mobili delle altre regioni e province autonome intervenute, ivi comprese quelle degli enti locali integrati nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile e quelle di proprieta' delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali; c. fino a un massimo di euro 1,5 milioni per le esigenze delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale del Dipartimento della Protezione Civile; d. fino a un massimo di euro 2,5 milioni per le esigenze del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; e. fino a un massimo di euro 1,3 milioni per le esigenze delle Ministero della difesa; f. fino a un massimo di euro 750.000,00 per le esigenze delle forze di polizia; g. fino ad un massimo di euro 500.000 per le esigenze delle Amministrazioni comunali intervenute mediante gemellaggi operativi a supporto degli enti locali colpiti sotto il coordinamento dell'ANCI; h. fino a un massimo di euro 300.000,00 per le esigenze della Croce Rossa Italiana; i. fino a un massimo di euro 150.000,00 per le esigenze del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico. 2. A tal fine il massimale di cui al comma 1, lettera a) e' ripartito tra le 4 Regioni in proporzione ai rispettivi fabbisogni documentati, e i massimali di cui alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 1 sono ripartiti tra i soggetti beneficiari in proporzione al numero delle risorse impiegate e al periodo di impiego dei soccorritori, volontari e non, come risultanti dalle rilevazioni di presenza riferite al periodo dal 24 agosto al 31 gennaio. 3. I soggetti beneficiari presentano al Dipartimento della Protezione civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l'elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attivita' di assistenza e soccorso poste in essere nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la cui funzionalita' necessita di essere ripristinata, unitamente all'analitica quantificazione delle spese necessarie. Il Dipartimento della Protezione civile provvede alla necessaria istruttoria in esito alla quale approva l'elenco e autorizza l'avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l'ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, ai soggetti beneficiari puo' essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un'anticipazione non superiore al 50% del complesso dei contributi concedibili spettanti. Il saldo e' erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione. 5. Per gli acquisti di forniture e servizi da parte di pubbliche amministrazioni in attuazione del presente articolo e' autorizzato, nei limiti ivi previsti, il ricorso alle procedure di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016. 6. Con proprio provvedimento il Capo del Dipartimento della Protezione civile puo' destinare le somme eventualmente residue all'esito della realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo al finanziamento di eventuali fabbisogni eccedenti da parte di altri soggetti beneficiari che ne facciano documentata richiesta.