Art. 5 
 
Anticipazione delle misure  piu'  urgenti  per  il  ripristino  della
  capacita' di risposta alle emergenze del Servizio  nazionale  della
  protezione civile. 
 
  1.  In  considerazione  del  prolungato  impiego  e  del  reiterato
dispiegamento nei territori delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria delle componenti e strutture operative del Servizio  nazionale
della protezione civile, anche  in  conseguenza  del  susseguirsi  di
eventi sismici di forte  intensita',  nelle  more  del  completamento
della ricognizione prevista dall'art. 3 dell'ordinanza  n.  396/2016,
il Dipartimento della  Protezione  civile  puo'  autorizzare  l'avvio
immediato e  con  procedure  di  urgenza  delle  attivita'  volte  al
ripristino   della   funzionalita',   al   ricondizionamento,    alla
manutenzione straordinaria e al reintegro delle  attrezzature  e  dei
mezzi  impiegati  nelle  attivita'  di  assistenza  e  soccorso   nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,  entro  il
limite massimo di euro 13,2 milioni, come di seguito suddivisi: 
    a. fino a un massimo di euro 3,2 milioni per  le  esigenze  delle
strutture di protezione civile e delle colonne mobili  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,  ivi  comprese  quelle  degli  enti
locali integrati  nei  rispettivi  sistemi  regionali  di  protezione
civile e quelle delle organizzazioni di  volontariato  di  protezione
civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali; 
    b. fino a un massimo di euro 3  milioni  per  le  esigenze  delle
strutture di protezione civile e delle  colonne  mobili  delle  altre
regioni e province autonome intervenute, ivi  comprese  quelle  degli
enti locali integrati nei rispettivi sistemi regionali di  protezione
civile e quelle di proprieta' delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali; 
    c. fino a un massimo di euro 1,5 milioni per  le  esigenze  delle
organizzazioni  di  volontariato  di   protezione   civile   iscritte
nell'elenco centrale del Dipartimento della Protezione Civile; 
    d. fino a un massimo di euro 2,5  milioni  per  le  esigenze  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile del Ministero dell'interno; 
    e. fino a un massimo di euro 1,3 milioni per  le  esigenze  delle
Ministero della difesa; 
    f. fino a un massimo di euro 750.000,00  per  le  esigenze  delle
forze di polizia; 
    g. fino ad un massimo di  euro  500.000  per  le  esigenze  delle
Amministrazioni comunali intervenute mediante gemellaggi operativi  a
supporto degli enti locali colpiti sotto il coordinamento dell'ANCI; 
    h. fino a un massimo di euro 300.000,00  per  le  esigenze  della
Croce Rossa Italiana; 
    i. fino a un massimo di euro 150.000,00 per le esigenze del Corpo
nazionale del Soccorso alpino e speleologico. 
  2. A tal fine il massimale  di  cui  al  comma  1,  lettera  a)  e'
ripartito tra le 4 Regioni in proporzione  ai  rispettivi  fabbisogni
documentati, e i massimali di cui  alle  lettere  b),  c)  e  g)  del
medesimo comma  1  sono  ripartiti  tra  i  soggetti  beneficiari  in
proporzione al numero delle risorse impiegate e al periodo di impiego
dei soccorritori, volontari e non, come risultanti dalle  rilevazioni
di presenza riferite al periodo dal 24 agosto al 31 gennaio. 
  3.  I  soggetti  beneficiari  presentano  al   Dipartimento   della
Protezione civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  della
presente ordinanza, l'elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati
nelle  attivita'  di  assistenza  e  soccorso  poste  in  essere  nei
territori delle Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria  la  cui
funzionalita'   necessita   di   essere   ripristinata,    unitamente
all'analitica quantificazione delle spese necessarie. Il Dipartimento
della Protezione civile provvede alla necessaria istruttoria in esito
alla quale approva  l'elenco  e  autorizza  l'avvio  immediato  delle
procedure  di  acquisizione,  determinando  l'ammontare  massimo  dei
contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3, ai soggetti beneficiari puo'
essere riconosciuta ed erogata, su  richiesta,  un'anticipazione  non
superiore al 50% del complesso dei contributi concedibili  spettanti.
Il saldo e' erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione. 
  5. Per gli acquisti di forniture e servizi da  parte  di  pubbliche
amministrazioni in attuazione del presente articolo  e'  autorizzato,
nei limiti ivi previsti, il ricorso alle procedure di cui all'art.  5
dell'ordinanza n. 394/2016. 
  6.  Con  proprio  provvedimento  il  Capo  del  Dipartimento  della
Protezione civile  puo'  destinare  le  somme  eventualmente  residue
all'esito della realizzazione delle  attivita'  di  cui  al  presente
articolo al finanziamento di eventuali fabbisogni eccedenti da  parte
di altri soggetti beneficiari che ne facciano documentata richiesta.