Art. 6 Ulteriori disposizioni in materia di verifiche di agibilita' post sismica degli edifici 1. Al fine di garantire adeguato supporto tecnico ed amministrativo all'attivita' di coordinamento della Dicomac afferente all'espletamento delle verifiche di agibilita' post sismica degli edifici interessati dagli eventi calamitosi in premessa, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Regione Piemonte e Arpa Piemonte. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, al personale non dirigenziale ed a quello titolare di posizione organizzativa, impegnato presso le sedi regionali nei compiti di supporto alle attivita' di verifica in forza della convenzione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera b), dell'ordinanza n. 392/2016, di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera c), dell'ordinanza n. 396/2016, come modificate ed integrate dall'art. 7 dell'ordinanza n. 400/2016.