Art. 6 
 
 
           Ulteriori disposizioni in materia di verifiche 
              di agibilita' post sismica degli edifici 
 
  1. Al fine di garantire adeguato supporto tecnico ed amministrativo
all'attivita'    di    coordinamento    della    Dicomac    afferente
all'espletamento delle verifiche di  agibilita'  post  sismica  degli
edifici  interessati  dagli  eventi  calamitosi   in   premessa,   il
Dipartimento della  protezione  civile  e'  autorizzato  a  stipulare
apposita convenzione con la Regione Piemonte e Arpa Piemonte. 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  al  personale   non
dirigenziale  ed  a  quello  titolare  di  posizione   organizzativa,
impegnato presso le sedi  regionali  nei  compiti  di  supporto  alle
attivita' di verifica in forza della convenzione di cui al  comma  1,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e
comma 2 lettera b), dell'ordinanza n. 392/2016, di  cui  all'art.  2,
comma 2,  lettera  c)  e  comma  3,  lettera  c),  dell'ordinanza  n.
396/2016, come modificate ed integrate dall'art. 7 dell'ordinanza  n.
400/2016.