Art. 7 Disposizioni per garantire la piena operativita' delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo 1. Per garantire la piena operativita' della Sala operativa, del Centro funzionale e del Servizio prevenzione dei rischi, anche tenuto conto dell'aggravamento del contesto emergenziale a seguito degli eventi di cui alla delibera del 20 gennaio 2017, la Regione Abruzzo, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reperimento del personale di cui all'art. 50-bis decreto-legge convertito n. 189/2016, e' autorizzata a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 10 unita', per la durata di 6 mesi e comunque non oltre la durata dello stato di emergenza. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, si provvede, nel limite di spesa di euro 220.000,00, anche in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001, ed ai vincoli di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge convertito n. 78/2010, ed all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.