Art. 7 
 
 
Disposizioni per garantire la piena operativita' delle  strutture  di
               protezione civile della Regione Abruzzo 
 
  1. Per garantire la piena operativita' della  Sala  operativa,  del
Centro funzionale e del Servizio prevenzione dei rischi, anche tenuto
conto dell'aggravamento del contesto  emergenziale  a  seguito  degli
eventi di cui alla delibera del 20 gennaio 2017, la Regione  Abruzzo,
nelle more della  conclusione  delle  procedure  concorsuali  per  il
reperimento  del  personale  di  cui  all'art.  50-bis  decreto-legge
convertito n. 189/2016,  e'  autorizzata  a  stipulare  contratti  di
lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 10 unita',  per  la
durata di 6 mesi e comunque  non  oltre  la  durata  dello  stato  di
emergenza. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, si provvede, nel  limite  di
spesa di euro 220.000,00, anche in deroga agli articoli 35 e  36  del
decreto legislativo n. 165/2001, ed ai vincoli di contenimento  delle
spese in materia di impiego pubblico di cui all'art. 9, comma 28, del
decreto-legge convertito n. 78/2010, ed all'art. 1, commi 557 e  562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.