Art. 4 
 
Rateizzazione dei premi relativi a coperture non colpite da  sinistro
                  durante il periodo di sospensione 
 
  1. Alla scadenza del termine di sospensione di cui all'art. 2,  gli
assicurati corrispondono i premi o le rate di premio sospesi,  e  non
conguagliati ai sensi dell'art. 3, comma 1, con la medesima modalita'
di rateizzazione prevista dal contratto rateizzando la somma  sospesa
sulle  rate  successive  ancora  da  pagare.  Qualora  non   esistano
ulteriori rate da pagare l'assicurato corrisponde il  premio  sospeso
entro novanta giorni successivi alla data di scadenza del termine  di
sospensione. L'assicurato e l'impresa possono concordare modalita' di
rateizzazione diverse. 
  2.  Gli  assicurati  possono  comunicare  alle  imprese   ulteriori
recapiti  cui  desiderano  siano  inviate  le  comunicazioni   e   le
informazioni periodiche dovute ai termini di contratto.