Art. 4 Rateizzazione dei premi relativi a coperture non colpite da sinistro durante il periodo di sospensione 1. Alla scadenza del termine di sospensione di cui all'art. 2, gli assicurati corrispondono i premi o le rate di premio sospesi, e non conguagliati ai sensi dell'art. 3, comma 1, con la medesima modalita' di rateizzazione prevista dal contratto rateizzando la somma sospesa sulle rate successive ancora da pagare. Qualora non esistano ulteriori rate da pagare l'assicurato corrisponde il premio sospeso entro novanta giorni successivi alla data di scadenza del termine di sospensione. L'assicurato e l'impresa possono concordare modalita' di rateizzazione diverse. 2. Gli assicurati possono comunicare alle imprese ulteriori recapiti cui desiderano siano inviate le comunicazioni e le informazioni periodiche dovute ai termini di contratto.