IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                             di concerto 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79   recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica» (di seguito «d.lgs. n. 79 del
1999»), ed in particolare l'art. 9 ai  sensi  del  quale  le  imprese
distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure  di
incremento dell'efficienza negli  usi  finali  dell'energia,  secondo
obiettivi  quantitativi  determinati   con   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144» (di seguito «d.lgs. n. 164  del  2000»),  ed  in
particolare l'art. 16 ai sensi del quale le imprese distributrici  di
gas  naturale  sono  tenute  ad   adottare   misure   di   incremento
dell'efficienza negli  usi  finali  dell'energia,  secondo  obiettivi
quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare; 
  Visti i decreti adottati  in  data  24  aprile  2001  dal  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e
pubblicati nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta  Ufficiale,
Serie generale n. 117 del 22 maggio 2001,  recanti,  rispettivamente,
l'individuazione  degli  obiettivi  quantitativi   per   l'incremento
dell'efficienza energetica negli usi finali  ai  sensi  dell'art.  9,
comma  1,  del  decreto  legislativo  16  marzo   1999,   n.   79   e
l'individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di  risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili  di  cui  all'art.  16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
  Visti i decreti adottati in data 20 luglio 2004 dal Ministro  delle
attivita' produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 205 del 1° settembre 2004, che  hanno
abrogato i predetti decreti interministeriali del 24  aprile  2001  e
disciplinano,  rispettivamente,  la   «Nuova   individuazione   degli
obiettivi quantitativi per  l'incremento  dell'efficienza  energetica
negli  usi  finali  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito  «decreto  ministeriale
20 luglio  2004  "elettrico"»),  e  la  «Nuova  individuazione  degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico  e  sviluppo
delle fonti rinnovabili di cui all'art.  16,  comma  4,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito «decreto ministeriale
20 luglio 2004 "gas"»); 
  Visto il decreto adottato in data 21  dicembre  2007  dal  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 300 del  28  dicembre  2007,  recante
«Revisione e aggiornamento dei decreti 20  luglio  2004,  concernenti
l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di  energia,
il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili», ed in
particolare, l'art. 2, comma 5 ai sensi del  quale  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con
la Conferenza unificata, sono determinati, per gli anni successivi al
2012, gli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art.  9,  comma
1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e all'art. 16, comma 4, del
decreto legislativo n. 164 del 2000; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  115  (di  seguito
«d.lgs.  n.  115  del  2008»)  recante  «Attuazione  della  direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e  i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE»; 
  Visto il decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28  (di  seguito
«d.lgs.  n.  28  del  2011»)  recante  «Attuazione  della   direttiva
2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», ed in  particolare  il  Capo  III
relativo ai regimi di sostegno per la produzione di  energia  termica
da fonti rinnovabili e per l'efficienza  energetica  che  dispone  la
revisione del sistema di incentivi basato sui Certificati Bianchi, da
destinare agli interventi di maggiori dimensioni, e il  trasferimento
al GSE dell'attivita' di gestione del  meccanismo  di  certificazione
relativo ai Certificati Bianchi; 
  Visto il decreto adottato del Ministro dello sviluppo economico  in
data 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 218 del 19 settembre  2011,  recante  «Definizione  del
nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento»; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia e  il  gas  EEN
9/11  del  27   ottobre   2011   recante   «Aggiornamento,   mediante
sostituzione dell'Allegato A alla  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  18  settembre  2003,  n.  103/03  e
successive modifiche ed integrazioni, in materia di Linee  guida  per
la  preparazione,  esecuzione  e  valutazione  dei  progetti  di  cui
all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i.
e per la definizione dei criteri e delle modalita'  per  il  rilascio
dei titoli di efficienza energetica»; 
  Visto  il  secondo   Piano   nazionale   d'azione   sull'efficienza
energetica trasmesso dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  alla
Commissione  europea,  redatto   di   concerto   con   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115; 
  Visto il decreto adottato dal Ministero  dello  sviluppo  economico
(di seguito «D.M. 28 dicembre 2012»), di concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  28
dicembre 2012 e  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  n.  1  alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.  1  del  2  gennaio  2013,
recante «Determinazione degli  obiettivi  quantitativi  nazionali  di
risparmio energetico che devono essere perseguiti  dalle  imprese  di
distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni  dal  2013
al 2016  e  per  il  potenziamento  del  meccanismo  dei  certificati
bianchi», che ha stabilito gli obiettivi  quantitativi  nazionali  di
risparmio energetico per gli anni  dal  2013  al  2016  e  introdotto
misure per potenziare  l'efficacia  complessiva  del  meccanismo  dei
Certificati Bianchi; 
  Vista  la  direttiva  2012/27/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  25  ottobre  2012  sull'efficienza  energetica,   che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le  direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE,  ed  in  particolare  l'art.  7,  concernente
l'istituzione di un regime obbligatorio di  efficienza  energetica  e
individua un obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato  di
energia finale; 
  Visto il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  24
dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  31
dicembre 2014, recante «Approvazione delle tariffe per  la  copertura
dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici - GSE  S.p.A.  per
le attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi
di  incentivazione  e  di  sostegno   delle   fonti   rinnovabili   e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116»; 
  Visto il decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102  (di  seguito
«d.lgs. n. 102 del 2014») di attuazione  della  direttiva  2012/27/UE
sull'efficienza energetica, ed in particolare l'art. 7 che: 
    definisce  gli  obiettivi  di  risparmio  nazionale  cumulato  di
energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il  1°  gennaio
2014 e il 31 dicembre 2020; 
    individua  nel  meccanismo  dei  Certificati  Bianchi  il  regime
obbligatorio  di  efficienza  energetica  previsto  dalla   direttiva
2012/27/UE, dal quale possa derivare entro il 2020 un  risparmio  non
inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio nazionale
cumulato; 
    prevede l'introduzione di misure di potenziamento e nuove  misure
in grado di dare maggiore  efficacia  alle  politiche  di  promozione
dell'efficienza energetica nel caso in  cui  il  volume  di  risparmi
ottenuto  sia  insufficiente  rispetto  all'obbligo   previsto,   nel
rispetto dei vincoli di bilancio pubblico; 
    dispone  l'aggiornamento  delle  linee  guida,   per   migliorare
l'efficacia del meccanismo; 
  Visto l'art. 10, comma 15 del decreto legislativo n. 102 del  2014,
ai sensi del quale qualunque forma  di  sostegno  pubblico  a  favore
della cogenerazione e'  subordinata  alla  condizione  che  l'energia
elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che
il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare  una
domanda economicamente giustificabile; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico n.  106  del
20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale
- n. 161 del 14 luglio 2015, recante «Regolamento recante modifica al
decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di  gara  per
l'affidamento del servizio di distribuzione del  gas  naturale»  (cd.
«Decreto Gare Gas»); 
  Visto  l'art.  107  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
europea, che precisa i presupposti che  devono  sussistere  affinche'
una misura integri una fattispecie di aiuto di Stato; 
  Considerato l'obiettivo nazionale vincolante di risparmio  cumulato
di energia finale, calcolato  secondo  quanto  previsto  all'art.  7,
commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 102 del  2014,  e  pari  a
25,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia  finale
da conseguirsi negli anni dal 2014 al 2020; 
  Considerata la rilevanza del meccanismo dei Certificati Bianchi  ai
fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi  al  2020,   in   ragione
dell'ampiezza  del  campo  di  applicazione  e  della  tipologia   di
interventi  considerati,  nonche'  della  possibilita'  di  scambi  e
contrattazioni dei titoli sul mercato; 
  Considerato che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo  dei
Certificati Bianchi ai fini degli obiettivi di riduzione del  consumo
di energia primaria al 2020,  e  nella  definizione  degli  specifici
obiettivi da perseguire attraverso  tale  meccanismo,  occorre  tener
conto  degli  ulteriori  e  diversificati   strumenti   di   sostegno
dell'efficienza energetica previsti dall'ordinamento, con particolare
riferimento agli incentivi per gli interventi di  piccole  dimensioni
(cd. Conto Termico) e alle  misure  di  detrazione  fiscale  per  gli
interventi di efficienza energetica nell'edilizia; 
  Considerato che a fronte di un obbligo di 7,6 milioni di tonnellate
il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ha  stimato  nel  2016  un
risparmio pari a 6,21 milioni di tonnellate equivalenti  di  petrolio
di energia primaria, e pertanto, per gli anni successivi al 2016, gli
obiettivi devono tenere conto di tale stima, ai sensi del decreto  28
dicembre 2012, art. 13, comma 3, che  consente  di  conseguire  anche
parzialmente gli obiettivi nazionali a condizione  di  compensare  la
quota residua nelle annualita' successive; 
  Considerata la necessita' di prevedere forme  di  armonizzazione  e
non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonche' di definire  misure
di controllo sulla non cumulabilita' di piu' strumenti  sullo  stesso
intervento,  fatti  salvi  i  casi  esplicitamente   previsti   dalla
normativa; 
  Considerata  la  necessita',   nel   rispetto   dei   principi   di
economicita' e buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,  di
differenziare la durata  della  vita  utile  ovvero  del  periodo  di
godimento del beneficio concesso dai Certificati Bianchi, al fine  di
evitare  il  rischio  di  sovra-incentivazione   dell'intervento   di
efficienza energetica; 
  Tenuto conto che,  per  effetto  dei  coefficienti  di  durabilita'
introdotti dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il  gas
EEN 9/11, durante il  periodo  di  incentivazione  sono  riconosciuti
Certificati Bianchi anche per risparmi energetici da conseguire in un
periodo successivo e che  pertanto  occorre  introdurre  un  distinto
sistema di calcolo e  rendicontazione  del  risparmio  effettivamente
prodotto annualmente; 
  Considerata l'importanza di assicurare il coordinamento complessivo
con la disciplina  regolatoria  in  materia  di  teleriscaldamento  e
teleraffrescamento in corso di definizione  da  parte  dell'Autorita'
per l'energia, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'art. 10,
comma 17 del decreto legislativo n. 102 del 2014; 
  Considerato l'esito della consultazione pubblica condotta,  nonche'
del confronto con le principali associazioni di categoria, in  merito
agli orientamenti dei Ministeri proponenti  sull'aggiornamento  delle
linee guida  per  il  funzionamento  del  meccanismo,  contenuti  nel
documento del Ministero dello  sviluppo  economico,  e  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30  luglio
2015; 
  Vista la risoluzione adottata dalla X  commissione  permanente  del
Senato della Repubblica (Industria, commercio, turismo) a conclusione
dell'esame dell'affare assegnato sull'aggiornamento delle linee guida
in materia di Certificati Bianchi, approvata il 14 ottobre 2015; 
  Sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e
il sistema idrico 784/2016/I/efr del 22 dicembre 2016; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 22
dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i criteri,  le  condizioni  e  le
modalita' di realizzazione  dei  progetti  di  efficienza  energetica
negli  usi  finali,  per  l'accesso  al  meccanismo  dei  Certificati
Bianchi. In particolare, il presente decreto: 
  a) determina gli  obiettivi  quantitativi  nazionali  di  risparmio
energetico che devono essere conseguiti negli anni dal 2017  al  2020
attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, in coerenza con gli
obiettivi nazionali di efficienza energetica e in  coordinamento  con
gli  altri  strumenti  di  sostegno  e   promozione   dell'efficienza
energetica; 
  b) determina  gli  obblighi  annui  di  incremento  dell'efficienza
energetica degli usi finali di energia a carico dei  distributori  di
energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020; 
  c)  stabilisce,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  5   del   decreto
legislativo  n.  102  del  2014,  le  nuove  Linee   guida   per   la
preparazione,  l'esecuzione  e  la  valutazione   dei   progetti   di
efficienza energetica e  per  la  definizione  dei  criteri  e  delle
modalita' per il rilascio dei Certificati Bianchi; 
  d) definisce la metodologia di  valutazione  e  certificazione  dei
risparmi conseguiti e le modalita' di riconoscimento dei  Certificati
Bianchi; 
  e) individua i soggetti che possono essere  ammessi  al  meccanismo
dei Certificati Bianchi e le modalita' di accesso allo stesso; 
  f) introduce misure  per  potenziare  l'efficacia  complessiva  del
meccanismo  dei  Certificati  Bianchi,  anche   mediante   forme   di
semplificazione amministrativa; 
  g) introduce misure volte a favorire l'adempimento  degli  obblighi
previsti; 
  h) aggiorna le disposizioni in  materia  di  controllo  e  verifica
dell'esecuzione tecnica ed amministrativa  dei  progetti  ammessi  al
meccanismo  dei   Certificati   Bianchi   ed   il   relativo   regime
sanzionatorio.