Art. 11 
 
 
        Copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi 
 
  1.  I  costi  sostenuti  dai  soggetti  di  cui  all'art.  3,   per
l'adempimento agli obblighi di  cui  all'art.  4  trovano  copertura,
limitatamente  alla  parte  non  coperta  da  altre  risorse,   sulle
componenti  delle  tariffe  per  il  trasporto  e  la   distribuzione
dell'energia elettrica e del gas naturale. 
  2. La copertura dei costi,  per  ciascuna  delle  due  sessioni  di
trasmissione di cui all'art.  14,  comma  1,  e'  effettuata  secondo
criteri  e  modalita'  definiti  dall'AEEGSI,  in  misura   tale   da
riflettere l'andamento del prezzo dei Certificati Bianchi riscontrato
sul mercato,  tenendo  eventualmente  conto  dei  prezzi  riscontrati
nell'ambito della libera  contrattazione  tra  le  parti,  e  con  la
definizione di un valore massimo di riconoscimento. 
  3. I risparmi realizzati tramite progetti di efficienza  energetica
nel settore dei trasporti sono equiparati a risparmi di gas  naturale
e trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e
la distribuzione del gas  naturale,  secondo  i  criteri  di  cui  al
presente articolo.