Art. 15 
 
 
           Misure di semplificazione e di accompagnamento 
 
  1. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il GSE, in collaborazione  con  ENEA  e  RSE,  predispone  e
sottopone al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  una  guida
operativa  per  promuovere  l'individuazione,  la  definizione  e  la
presentazione di progetti, corredata di tutte le  informazioni  utili
alla predisposizione  delle  richieste  di  accesso  agli  incentivi,
nonche' della  descrizione  delle  migliori  tecnologie  disponibili,
tenendo  in  considerazione  anche  quelle  identificate  a   livello
europeo, delle potenzialita' di risparmio  in  termini  economici  ed
energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisca indicazioni
in merito  all'individuazione  del  consumo  di  riferimento  di  cui
all'art.  2,  comma  1,  lettera  d).  La  guida,  che  puo'   essere
organizzata per tematiche distinte, riporta, inoltre, un  elenco  non
esaustivo  degli  interventi  di  efficienza   energetica   che   non
rispettano i requisiti di cui all'art. 6. 
  2.  La  guida  operativa  di  cui  al  comma  1,  nonche'  i   suoi
aggiornamenti e le integrazioni, sono approvati  e  disciplinati  con
decreto del direttore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il direttore generale DG-CLE del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3. Nell'ambito del programma triennale di informazione e formazione
di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014,
l'ENEA dedica una specifica sezione alla promozione della  conoscenza
e dell'utilizzo del meccanismo dei Certificati Bianchi.