IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visti gli articoli 200 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplinano la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese; Visto in particolare, l'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, per le quali e' istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento; Visto l'art. 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Visto l'art. 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; Visto l'art. 17-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2015, n. 4; Ritenuto di dover individuare procedure di monitoraggio idonee ad assicurare il governo dei dati e delle informazioni in possesso dei diversi soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 200 e seguenti del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in modo da garantire una visione unitaria e strategica; Ritenuto necessario procedere all'individuazione delle competenze e delle modalita' di costituzione, di composizione e di funzionamento del predetto Comitato di coordinamento; Decreta: Art. 1 Oggetto del monitoraggio antimafia 1. Ai fini dell'attuazione delle procedure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi d'infiltrazione mafiosa nelle infrastrutture e negli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui agli articoli 200 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono considerati rilevanti i dati e le informazioni attinenti: a) alle aree territoriali interessate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come indicate negli elaborati progettuali; b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori; c) alle procedure di affidamento delle opere e delle infrastrutture, adottate ai sensi dell'art. 200, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' ai loro affidatari e sub-affidatari e alle imprese terze interessate a qualunque titolo alla realizzazione dell'opera o dell'infrastruttura; d) agli assetti societari relativi ai soggetti di cui alla lettera c) e alla evoluzione di tali assetti nel corso della realizzazione delle opere e delle infrastrutture; e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare, sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito agli accessi ed agli accertamenti di cui all'art. 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; f) a ogni altro dato o informazione ritenuti rilevanti dal Comitato di cui all'art. 3.