Art. 10 Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 4, comma 2, il Comitato risulta costituito in conformita' al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 14 marzo 2003 e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli affidamenti di opere adottati ai sensi dell'art. 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fino alla loro completa esecuzione. Roma, 21 marzo 2017 Il Ministro dell'interno Minniti Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio