Art. 10 
 
            Entrata in vigore e disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Sino alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro
dell'interno  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  il  Comitato  risulta
costituito in conformita' al decreto del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro della giustizia  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  14  marzo   2003   e   successive
modificazioni. 
  3. Le disposizioni di cui al presente decreto  si  applicano  anche
agli affidamenti di opere adottati ai sensi dell'art. 163 e  seguenti
del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  fino  alla  loro
completa esecuzione. 
    Roma, 21 marzo 2017 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Minniti 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Orlando 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Delrio