Art. 2 
 
                   Rete di monitoraggio antimafia 
 
  1. I soggetti pubblici e privati di seguito indicati  costituiscono
la Rete di monitoraggio antimafia relativa alle infrastrutture e agli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, all'interno  della
quale, informando la propria attivita' al principio di collaborazione
reciproca, provvedono, nei  limiti  della  normativa  vigente  e  nel
rispetto delle competenze di ciascuno, allo scambio dei dati e  delle
informazioni rilevanti indicati nell'art. 1: 
    a) Ministero dell'interno; 
    b) Ministero della giustizia; 
    c) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    d) Ministero dell'economia e delle finanze; 
    e)  Direzione   nazionale   antimafia   e   antiterrorismo,   per
l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento di cui all'art.
371-bis del codice di procedura penale; 
    f) Autorita' nazionale anticorruzione; 
    g) Dipartimento per la programmazione e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    h) Prefetture-Uffici territoriali del Governo; 
    i) Forze di polizia; 
    l) Regioni, Province autonome,  Citta'  metropolitane,  Province,
Comuni ed altri Enti pubblici territoriali; 
    m) Provveditorati interregionali per le opere pubbliche; 
    n) Amministrazioni aggiudicatrici, enti e soggetti aggiudicatori,
nonche' soggetti affidatari della realizzazione di  infrastrutture  e
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.