Art. 2 Rete di monitoraggio antimafia 1. I soggetti pubblici e privati di seguito indicati costituiscono la Rete di monitoraggio antimafia relativa alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, all'interno della quale, informando la propria attivita' al principio di collaborazione reciproca, provvedono, nei limiti della normativa vigente e nel rispetto delle competenze di ciascuno, allo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti indicati nell'art. 1: a) Ministero dell'interno; b) Ministero della giustizia; c) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) Ministero dell'economia e delle finanze; e) Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento di cui all'art. 371-bis del codice di procedura penale; f) Autorita' nazionale anticorruzione; g) Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri; h) Prefetture-Uffici territoriali del Governo; i) Forze di polizia; l) Regioni, Province autonome, Citta' metropolitane, Province, Comuni ed altri Enti pubblici territoriali; m) Provveditorati interregionali per le opere pubbliche; n) Amministrazioni aggiudicatrici, enti e soggetti aggiudicatori, nonche' soggetti affidatari della realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.