Art. 3 Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari 1. Presso il Ministero dell'interno opera il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), di seguito «Comitato», istituito ai sensi dell'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il Comitato, in relazione alle finalita' di cui all'art. 1, svolge funzioni di impulso e di indirizzo delle attivita' di ciascuno dei soggetti che costituiscono la Rete di monitoraggio di cui all'art. 2, nonche' ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o da disposizioni normative. 2. In particolare, il Comitato: a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1; b) provvede alla predisposizione di linee-guida in materia di controlli antimafia sui contratti pubblici relativi alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonche' su ogni altra questione di carattere generale allorche' sia necessario fornire chiarimenti o utili orientamenti operativi per l'esercizio dei suddetti controlli; c) esprime, a richiesta di uffici del Ministero dell'interno o di altra Amministrazione statale, pareri in merito ai protocolli di legalita' in materia di prevenzione antimafia e, specificamente, su quelli stipulati in attuazione dell'art. 194 del decreto legislativo n. 50 del 2016; d) supporta, anche con attivita' di natura consultiva, le funzioni di monitoraggio antimafia affidate ai prefetti, anche ai fini dell'espletamento dei poteri ispettivi o di accesso ad essi direttamente conferiti dalla normativa vigente, esercitabili anche attraverso i Gruppi interforze di cui all'art. 7, comma 3; a tal fine il Comitato opera anche attraverso le Sezioni specializzate di cui all'art. 5; e) procede all'esame delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nel monitoraggio antimafia. 3. Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e speditezza, nonche' delle disposizioni sul trattamento dei dati personali. 4. Gli atti del Comitato sono custoditi in modo da garantirne la massima riservatezza. 5. Il Comitato si riunisce di norma bimestralmente, ovvero, occorrendo, su iniziativa del presidente o su motivata richiesta di uno dei suoi componenti, che in tal caso invia al presidente una sintetica relazione sulle risultanze documentali per le quali la seduta del Comitato viene richiesta. 6. Il Comitato riferisce periodicamente sulle attivita' svolte ai Ministri dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti.