Art. 3 
 
          Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza 
        delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari 
 
  1.  Presso  il  Ministero  dell'interno  opera   il   Comitato   di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle  infrastrutture  e  degli
insediamenti prioritari (CCASIIP), di seguito  «Comitato»,  istituito
ai sensi dell'art. 203, comma 1, del decreto legislativo  n.  50  del
2016. Il Comitato, in relazione alle finalita'  di  cui  all'art.  1,
svolge funzioni di impulso e di indirizzo delle attivita' di ciascuno
dei soggetti  che  costituiscono  la  Rete  di  monitoraggio  di  cui
all'art. 2, nonche' ogni altra funzione attribuitagli dalla  legge  o
da disposizioni normative. 
  2. In particolare, il Comitato: 
    a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni  di
cui all'art. 1; 
    b) provvede alla predisposizione di  linee-guida  in  materia  di
controlli   antimafia   sui   contratti   pubblici   relativi    alla
realizzazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo  del  Paese,  nonche'  su  ogni  altra  questione  di
carattere generale allorche' sia  necessario  fornire  chiarimenti  o
utili orientamenti operativi per l'esercizio dei suddetti controlli; 
    c) esprime, a richiesta di uffici del Ministero dell'interno o di
altra Amministrazione statale, pareri  in  merito  ai  protocolli  di
legalita' in materia di prevenzione antimafia e,  specificamente,  su
quelli stipulati in attuazione dell'art. 194 del decreto  legislativo
n. 50 del 2016; 
    d)  supporta,  anche  con  attivita'  di  natura  consultiva,  le
funzioni di monitoraggio antimafia affidate  ai  prefetti,  anche  ai
fini dell'espletamento dei poteri ispettivi  o  di  accesso  ad  essi
direttamente conferiti dalla normativa  vigente,  esercitabili  anche
attraverso i Gruppi interforze di cui all'art. 7, comma 3; a tal fine
il Comitato opera anche attraverso le Sezioni  specializzate  di  cui
all'art. 5; 
    e) procede all'esame  delle  segnalazioni  relative  ad  anomalie
riscontrate nel monitoraggio antimafia. 
  3. Il Comitato determina le regole del proprio  funzionamento,  nel
rispetto dei principi di efficacia, efficienza e speditezza,  nonche'
delle disposizioni sul trattamento dei dati personali. 
  4. Gli atti del Comitato sono custoditi in modo  da  garantirne  la
massima riservatezza. 
  5.  Il  Comitato  si  riunisce  di  norma  bimestralmente,  ovvero,
occorrendo, su iniziativa del presidente o su motivata  richiesta  di
uno dei suoi componenti, che in tal  caso  invia  al  presidente  una
sintetica relazione sulle risultanze  documentali  per  le  quali  la
seduta del Comitato viene richiesta. 
  6. Il Comitato riferisce periodicamente sulle attivita'  svolte  ai
Ministri dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture  e  dei
trasporti.