Art. 4 Composizione del Comitato 1. Per l'espletamento delle funzioni individuate nell'art. 3, del Comitato fanno parte: a) un prefetto avente funzioni di presidente, il quale coordina le attivita' del Comitato e le raccorda con l'ufficio di Gabinetto e, ove necessario, con gli altri uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno, anche ai fini del diretto supporto alle funzioni di controllo in materia di contratti pubblici affidate ai prefetti e alla Rete di monitoraggio di cui all'art. 2; b) due vicepresidenti, aventi uno la qualifica di viceprefetto e l'altro di dirigente superiore della Polizia di Stato, quest'ultimo scelto anche tra il personale posto in congedo da non oltre cinque anni, il quale svolge anche le funzioni indicate al comma 4 dell'art. 8; c) un componente in rappresentanza del Ministero della giustizia, individuato nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia; d) tre componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) un componente in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, individuato nell'articolazione del Dipartimento del tesoro competente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali; f) due componenti in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato; g) due componenti in rappresentanza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; h) due componenti in rappresentanza dell'Autorita' nazionale anticorruzione; i) due componenti in rappresentanza del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri; l) tre componenti in rappresentanza del Ministero dell'interno, di cui due, rispettivamente, in servizio presso la Direzione investigativa antimafia e la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, e uno in servizio presso l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari. Il Comitato puo' inoltre avvalersi della consulenza di esperti nelle specifiche materie d'interesse. 2. Alla nomina dei componenti del Comitato, nonche' dei relativi supplenti, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sulla base delle designazioni effettuate dalle amministrazioni e dagli organismi di rispettiva appartenenza. 3. Ai componenti del Comitato e ai loro supplenti, nonche' ai soggetti di cui al comma 4 e a eventuali consulenti, non possono essere corrisposti a nessun titolo gettoni di presenza o altri emolumenti in qualunque modo denominati. 4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, in relazione alle materie in trattazione, i prefetti delle province interessate, i competenti provveditori interregionali per le opere pubbliche, rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati, anche ai fini dell'acquisizione di informazioni di carattere urbanistico relativamente alle aree territoriali di cui all'art. 1, lettera a), nonche' rappresentanti di organizzazioni sindacali dei lavoratori e di associazioni dei datori di lavoro dei settori interessati. Alle riunioni del Comitato possono altresi' essere chiamati a partecipare funzionari delle amministrazioni e degli altri soggetti istituzionali in esso rappresentati. Il Comitato puo' inoltre procedere all'audizione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera n).