Art. 4 
 
                      Composizione del Comitato 
 
  1. Per l'espletamento delle funzioni individuate nell'art.  3,  del
Comitato fanno parte: 
    a) un prefetto avente funzioni di presidente, il  quale  coordina
le attivita' del Comitato e le raccorda con l'ufficio di Gabinetto e,
ove necessario, con gli altri uffici di  diretta  collaborazione  del
Ministro dell'interno,  anche  ai  fini  del  diretto  supporto  alle
funzioni di controllo in materia di contratti  pubblici  affidate  ai
prefetti e alla Rete di monitoraggio di cui all'art. 2; 
    b) due vicepresidenti, aventi uno la qualifica di viceprefetto  e
l'altro di dirigente superiore della Polizia di  Stato,  quest'ultimo
scelto anche tra il personale posto in congedo da  non  oltre  cinque
anni, il quale svolge anche le funzioni indicate al comma 4 dell'art.
8; 
    c) un componente in rappresentanza del Ministero della giustizia,
individuato nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia; 
    d)  tre  componenti  in  rappresentanza   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    e) un componente in rappresentanza del Ministero dell'economia  e
delle finanze, individuato nell'articolazione  del  Dipartimento  del
tesoro competente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario per fini illegali; 
    f) due  componenti  in  rappresentanza  dell'Avvocatura  generale
dello Stato; 
    g) due componenti in  rappresentanza  della  Direzione  nazionale
antimafia e antiterrorismo; 
    h) due  componenti  in  rappresentanza  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione; 
    i) due componenti  in  rappresentanza  del  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    l) tre componenti in rappresentanza del  Ministero  dell'interno,
di  cui  due,  rispettivamente,  in  servizio  presso  la   Direzione
investigativa  antimafia  e  la  Direzione  centrale  della   polizia
criminale  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  e  uno  in
servizio   presso   l'Ufficio   affari   legislativi   e    relazioni
parlamentari. 
  Il Comitato puo' inoltre  avvalersi  della  consulenza  di  esperti
nelle specifiche materie d'interesse. 
  2. Alla nomina dei componenti del Comitato,  nonche'  dei  relativi
supplenti, si provvede con decreto del Ministro  dell'interno,  sulla
base delle designazioni  effettuate  dalle  amministrazioni  e  dagli
organismi di rispettiva appartenenza. 
  3. Ai componenti del Comitato  e  ai  loro  supplenti,  nonche'  ai
soggetti di cui al comma 4 e  a  eventuali  consulenti,  non  possono
essere corrisposti a  nessun  titolo  gettoni  di  presenza  o  altri
emolumenti in qualunque modo denominati. 
  4.  Alle  riunioni  del  Comitato   possono   essere   invitati   a
partecipare, in relazione alle materie  in  trattazione,  i  prefetti
delle province interessate, i competenti provveditori  interregionali
per le opere pubbliche, rappresentanti delle  regioni  e  degli  enti
locali interessati, anche ai fini dell'acquisizione  di  informazioni
di carattere urbanistico relativamente alle aree territoriali di  cui
all'art. 1, lettera  a),  nonche'  rappresentanti  di  organizzazioni
sindacali dei lavoratori e di associazioni dei datori di  lavoro  dei
settori interessati. Alle  riunioni  del  Comitato  possono  altresi'
essere chiamati a  partecipare  funzionari  delle  amministrazioni  e
degli altri soggetti istituzionali in esso rappresentati. Il Comitato
puo' inoltre procedere all'audizione dei soggetti di cui all'art.  2,
comma 1, lettera n).