Art. 5 
 
           Sezioni specializzate del Comitato e del CCASGO 
 
  1. Le Sezioni specializzate del Comitato, istituite ai sensi  delle
normative  vigenti,  supportano  i  prefetti   nelle   attivita'   di
monitoraggio antimafia, raccordandosi con il Comitato,  che  ne  cura
l'unita'  di  indirizzo  valutativo;   a   tal   fine,   le   Sezioni
specializzate informano  periodicamente  il  Comitato  sulle  proprie
attivita'. 
  2. Le Sezioni  specializzate  del  Comitato  di  coordinamento  per
l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere  (CCASGO),  rispettivamente
previste dall'art. 16  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
dall'art. 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre  2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre  2009,
n. 166, e dall'art. 17-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26, in quanto, operanti alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e per il residuo periodo di attivita', continuano  a
svolgere i loro compiti in raccordo con il Comitato  e  costituiscono
Sezioni specializzate di quest'ultimo. 
  3. Le Sezioni specializzate  di  cui  al  comma  1  e,  nei  limiti
temporali di operativita' ivi indicati, quelle di  cui  al  comma  2,
partecipano alla Rete di monitoraggio di cui all'art. 2.