Art. 5 Sezioni specializzate del Comitato e del CCASGO 1. Le Sezioni specializzate del Comitato, istituite ai sensi delle normative vigenti, supportano i prefetti nelle attivita' di monitoraggio antimafia, raccordandosi con il Comitato, che ne cura l'unita' di indirizzo valutativo; a tal fine, le Sezioni specializzate informano periodicamente il Comitato sulle proprie attivita'. 2. Le Sezioni specializzate del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), rispettivamente previste dall'art. 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dall'art. 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e dall'art. 17-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, in quanto, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il residuo periodo di attivita', continuano a svolgere i loro compiti in raccordo con il Comitato e costituiscono Sezioni specializzate di quest'ultimo. 3. Le Sezioni specializzate di cui al comma 1 e, nei limiti temporali di operativita' ivi indicati, quelle di cui al comma 2, partecipano alla Rete di monitoraggio di cui all'art. 2.