Art. 6 
 
               Procedure per il monitoraggio antimafia 
 
  1. Le procedure per il monitoraggio delle  infrastrutture  e  degli
insediamenti prioritari per lo  sviluppo  del  Paese  ai  fini  della
prevenzione  e  della  repressione  di  tentativi  di   infiltrazione
mafiosa, di cui all'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n.  50
del 2016, si fondano in via prioritaria sulla stipula obbligatoria di
appositi protocolli  di  legalita'  tra  le  stazioni  appaltanti,  i
soggetti realizzatori, in qualunque forma di affidamento prevista dal
predetto decreto legislativo, e le prefetture-uffici territoriali del
Governo  territorialmente  competenti,  al  fine   del   monitoraggio
antimafia, anche preventivo, di tutte le  fasi  di  esecuzione  delle
opere e dei soggetti che le realizzano. 
  2. I contenuti dei Protocolli di cui al comma 1 sono definiti sulla
base  di  linee-guida  predisposte  dal  Comitato,  le  quali  devono
prescrivere l'adozione di specifiche clausole antimafia, ivi compreso
l'obbligo di denuncia  di  eventuali  tentativi  di  estorsione,  che
impegnino tutti  i  soggetti  interessati  a  qualsiasi  titolo  alla
realizzazione delle opere. Le linee-guida devono prevedere  di  poter
valutare e sanzionare il  comportamento  delle  imprese  in  caso  di
mancata osservanza di tali clausole. 
  3. Le procedure per il monitoraggio antimafia di  cui  al  comma  1
possono essere applicate anche in ogni altra  circostanza,  anche  di
natura emergenziale,  per  cui  esse  siano  previste  dalle  vigenti
normative. 
  4. I protocolli di legalita' e le linee-guida di cui ai commi 1 e 2
sono vincolanti per tutti i soggetti a qualsiasi  titolo  interessati
alla  realizzazione  delle  opere.  Nei  casi   in   cui   contengano
prescrizioni di carattere generale o  schemi-tipo  di  protocolli  di
legalita', le linee-guida  sono  approvate  e  recepite  in  apposite
deliberazioni del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE). Gli schemi-tipo di  protocolli  di  legalita'  sono
adottati obbligatoriamente per la stipula di cui al  comma  1,  fatta
salva diversa deliberazione del CIPE, su proposta del Comitato. 
  5. Le misure per la prevenzione e la repressione  di  tentativi  di
infiltrazione mafiosa  nella  realizzazione  delle  infrastrutture  e
degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del  Paese  comprendono
il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione  delle
opere,  secondo  le  modalita'  e  le   procedure   di   monitoraggio
finanziario di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, e all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.